Valutazione della prova dichiarativa e rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in sede di appello
Dispositivo dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.
Nel caso di specie la Corte di merito ha ribaltato (overturning peggiorativo) la decisione di proscioglimento assunta in primo grado nei confronti dell’imputato, in riferimento al reato a lui ascritto, affermando che i motivi del proscioglimento dell’imputato non attenevano alla “valutazione della prova dichiarativa” che sgorgava dal verbo della persona offesa, ma all’apprezzamento in diritto di tale prova. In particolare, non era messa in discussione la manifestazione ontologica della condotta addebitata all’imputato, per come rappresentata dalle -parole dell’offesa; ma quella stessa condotta è stata apprezzata dalla Corte di appello come indicativa di una partecipazione concludente alla minaccia portata alla persona offesa. Versiamo quindi fuori dalle ipotesi normativamente scandite (art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen.) di necessaria rinnovazione in appello della prova dichiarativa, in quanto il giudice di appello ha diversamente apprezzato circostanze di fatto ai fini della valutazione giuridica della fattispecie (Cass., Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, che si richiama anche per i precedenti conformi indicati in nota CED: Il giudice d’appello che procede alla “reformatio in peius” della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata.).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 2 n. 15925 del 2024