Truffa romantica

Truffa romantica Quantificazione dell’assegno di divorzio Intollerabilità della convivenza Abuso del diritto Licenziamento Citazione diretta Il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio della messa alla prova Il diritto dell’adottato all’accesso alle proprie origini Prosecuzione del procedimento Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio Rinnovazione del dibattimento Trasmissione degli atti al Prefetto per irrogare le sanzioni amministrative accessorie Affissione del crocifisso nelle aule scolastiche Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative Mancato risarcimento del danno alla persona offesa Recidiva nel biennio Il controllo di logicità Esito positivo della messa alla prova Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività Imputazioni plurime e cumulative misura di prevenzione del controllo giudiziario Il Mobbing Tempestività della querela Condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Competenza a decidere sulla Reati ai quali è applicabile permesso di soggiorno per motivi umanitari Giudizio di rinvio Scritto anonimo Decreto di citazione a giudizio Guida in stato di alterazione psico-fisica Provvedimento abnorme Provocazione modifica della qualificazione giuridica della condotta Programma di trattamento Caparra confirmatoria Mutatio ed emendatio libelli Ripudio Amministrazione di sostegno Divario minimo d'età Revoca della patente di guida quantificazione della sanzione accessoria Legittimazione ad impugnare Iscrizione della messa alla prova nel casellario giudiziario Sostituzione della pena Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Tempus regit actum Il decreto penale di condanna Interesse concreto ad impugnare da parte del pubblico ministero Interesse ad impugnare Dissenso Correlazione tra accusa e sentenza Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria Determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Riproduzione abusiva di opere Presupposti legittimanti l'istituto della messa alla prova Decreto di citazione a giudizio ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione Sanzione amministrativa accessoria Responsabilità del titolare di un blog Revoca del lavoro di pubblica utilità Eccezione di nullità del decreto penale di condanna Revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova Lavori di pubblica utilità Diniego di ammissione alla messa alla prova Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione musicale Detenzione per la vendita di supporti Determinazione della durata della messa alla prova Sospensione dell'efficacia della sanzione Particolare tenuità Scriminante del diritto di critica Trattamento illecito di dati personali Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria 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Truffa romantica si concretizza, sotto il profilo giuridico della rilevanza penale, nel delitto di truffa aggravata (secondo lo schema di cui all’art. 640 C.p.:Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032“).

La Truffa romantica si realizzerebbe, sotto il profilo fattuale, nella condotta posta in essere con artifizi e raggiri, consistenti nell’avviare una relazione sentimentale con la vittima e inducendola in errore facendosi consegnare ingenti somme di denaro, o latri beni fungibili, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la persona offesa.

Viene in evidenza l’attività ingannatoria sui sentimenti nutriti dall’agente verso la persona offesa con successivo rapporto consequenziale tra errore e atto di disposizione patrimoniale.

Sotto tale e specifico profilo occorre rilevare se la menzogna riguardante i sentimenti amorosi (dell’agente), possa o meno costituire un artificio o raggiro rilevante ai fini della
integrazione del delitto di truffa.

A tale quesito la giurisprudenza di legittimità e di merito ha risposto in senso affermativo sottolineando che la condotta dell’agente consiste non (solo) nel simulare sentimenti d’amore, ma nel coordinare la menzogna circa i propri sentimenti con ulteriori e specifici elementi (sovente il progetto di vita in comune) idonei, insieme ad essa, ad avvolgere la psiche del soggetto passivo in modo da assumere l’aspetto della verità ed a trarre in errore.

In casi del genere la truffa non si apprezza per l’inganno riguardante i sentimenti dell’agente rispetto a quelli della vittima, ma perchè la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo.

A tal proposito va chiarito che, per ricostruire l’elemento oggettivo del reato, si deve tener presente la concatenazione delle note modali della condotta truffaldina e dei conseguenti eventi, nella sequenza indicata dal legislatore artifizi o raggiri – induzione in errore – atto dispositivo – danno patrimoniale e profitto ingiusto, sottolineando in particolare che, ai fini della individuazione della condotta truffaldina, occorre accertare l’idoneità ingannatoria degli artifizi o raggiri ed il nesso causale tra l’inganno e l’errore della vittima la quale, incisa nella sua sfera volitiva da falsi motivi, si determina ad una certa scelta patrimoniale che altrimenti non avrebbe effettuato.

Ne consegue che non si intende affermare la rilevanza penale di condotte ingannatorie riguardanti i sentimenti provati, inducenti di per sè a compiere atti dispostivi pregiudizievoli, quanto piuttosto la illiceità di comportamenti che sfruttando la situazione di debolezza della vittima, coinvolta in una relazione sentimentale, hanno dato luogo a falsi motivi, determinanti la scelta patrimoniale del disponente. Va detto infatti che gli artifici – intesi come manipolazione esterna della realtà provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o, per contro, mediante la dissimulazione di circostanze esistenti – o il raggiro consistente in una attività simulatrice, sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso con il vero, sono entrambi mezzi per creare un erroneo convincimento passando il primo attraverso il camuffamento della realtà esterna ed operando il secondo direttamente sulla psiche del soggetto. E La giurisprudenza di legittimità ha sempre evidenziato che l’idoneità dell’artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso, e che l’idoneità degli artifici e raggiri risulta dalla verifica della sussistenza del nesso causale tra azione ed evento, mentre non ha rilievo la asserita mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa essendo sufficiente, per l’esistenza del reato, accertare che l’errore in cui, è caduta la vittima sia stato conseguenza di detti artifici o raggiri (Cass., Sez. 2, n. 55180/2018).

Corte di Cassazione sentenza n. 25165/2019

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