La c.d. Truffa romantica si concretizza, sotto il profilo giuridico della rilevanza penale, nel delitto di truffa aggravata (secondo lo schema di cui all’art. 640 C.p.: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032“).
La Truffa romantica si realizzerebbe, sotto il profilo fattuale, nella condotta posta in essere con artifizi e raggiri, consistenti nell’avviare una relazione sentimentale con la vittima e inducendola in errore facendosi consegnare ingenti somme di denaro, o latri beni fungibili, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la persona offesa.
Viene in evidenza l’attività ingannatoria sui sentimenti nutriti dall’agente verso la persona offesa con successivo rapporto consequenziale tra errore e atto di disposizione patrimoniale.
Sotto tale e specifico profilo occorre rilevare se la menzogna riguardante i sentimenti amorosi (dell’agente), possa o meno costituire un artificio o raggiro rilevante ai fini della
integrazione del delitto di truffa.
A tale quesito la giurisprudenza di legittimità e di merito ha risposto in senso affermativo sottolineando che la condotta dell’agente consiste non (solo) nel simulare sentimenti d’amore, ma nel coordinare la menzogna circa i propri sentimenti con ulteriori e specifici elementi (sovente il progetto di vita in comune) idonei, insieme ad essa, ad avvolgere la psiche del soggetto passivo in modo da assumere l’aspetto della verità ed a trarre in errore.
In casi del genere la truffa non si apprezza per l’inganno riguardante i sentimenti dell’agente rispetto a quelli della vittima, ma perchè la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo.
A tal proposito va chiarito che, per ricostruire l’elemento oggettivo del reato, si deve tener presente la concatenazione delle note modali della condotta truffaldina e dei conseguenti eventi, nella sequenza indicata dal legislatore artifizi o raggiri – induzione in errore – atto dispositivo – danno patrimoniale e profitto ingiusto, sottolineando in particolare che, ai fini della individuazione della condotta truffaldina, occorre accertare l’idoneità ingannatoria degli artifizi o raggiri ed il nesso causale tra l’inganno e l’errore della vittima la quale, incisa nella sua sfera volitiva da falsi motivi, si determina ad una certa scelta patrimoniale che altrimenti non avrebbe effettuato.
Ne consegue che non si intende affermare la rilevanza penale di condotte ingannatorie riguardanti i sentimenti provati, inducenti di per sè a compiere atti dispostivi pregiudizievoli, quanto piuttosto la illiceità di comportamenti che sfruttando la situazione di debolezza della vittima, coinvolta in una relazione sentimentale, hanno dato luogo a falsi motivi, determinanti la scelta patrimoniale del disponente. Va detto infatti che gli artifici – intesi come manipolazione esterna della realtà provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o, per contro, mediante la dissimulazione di circostanze esistenti – o il raggiro consistente in una attività simulatrice, sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso con il vero, sono entrambi mezzi per creare un erroneo convincimento passando il primo attraverso il camuffamento della realtà esterna ed operando il secondo direttamente sulla psiche del soggetto. E La giurisprudenza di legittimità ha sempre evidenziato che l’idoneità dell’artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso, e che l’idoneità degli artifici e raggiri risulta dalla verifica della sussistenza del nesso causale tra azione ed evento, mentre non ha rilievo la asserita mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa essendo sufficiente, per l’esistenza del reato, accertare che l’errore in cui, è caduta la vittima sia stato conseguenza di detti artifici o raggiri (Cass., Sez. 2, n. 55180/2018).
Corte di Cassazione sentenza n. 25165/2019