Trasferimento del diritto patrimoniale d’autore

trasferimentoIl diritto patrimoniale d’autore è suscettibile di trasferimento non soltanto nelle forme tipiche contemplate dalla legge 22 Aprile 1941, numero 633 (contratto di edizione e di rappresentazione ed esecuzione: articoli 118 e seguenti), ma anche attraverso l’impiego di altre e diverse figure contrattuali, tipiche e atipiche.

Ciò, difatti, si desume sia dall’articolo 2581 c.c., che, sotto la rubrica: ” Trasferimento dei diritti di utilizzazione“, stabilisce per l’appunto che: “I diritti di utilizzazione sono trasferibili“, sia dall’articolo 107 della citata legge sul diritto d’autore, secondo cui i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno (nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale) possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentite dalla legge.

Ne consegue che la tipicità dei contratti di edizione e di rappresentazione ed esecuzione non esclude l’impiego, per i fini della concessione o della cessione del diritto d’autore, di schemi negoziali diversi, ed è del resto affermazione condivisa tanto dalla dottrina prevalente, quanto dalla giurisprudenza di legittimità.

Anche in tempi meno remoti è stato inoltre ribadito, sia pure in obiter, che l’ordinamento, oltre a consentire all’ autore di avvalersi del contratto di edizione nonché di rappresentazione ed esecuzione, prevede parallelamente “la possibilità di dare vita ad una cessione definitiva, mediante una consapevole contrattazione“.

In tale prospettiva è stato ribadito che i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, disciplina la circolazione, anche separata, delle facoltà derivanti dal diritto d’ autore secondo le regole ordinarie dei contratti, cosicché detta circolazione, fatti salvi i limiti di inalienabilità stabiliti dalla normativa speciale, si realizza in base ai negozi, tipici o atipici, volta a volta utilizzabili dall’ autonomia privata.

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 18299 Anno 2016

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