Toccamento del seno e varie parti del corpo.
Configurabilità del reato di violenza sessuale
Lo strusciamento addosso alla vittima e il toccamento del seno e varie parti del corpo sono idonei ad integrare il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. o, per converso, si riconducono nell’alveo del più lieve reato di molestie?
Nel caso di specie l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato previsto e punito dagli artt. 81 e 609 bis c.p. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costretto la persona offesa a subire, mediante violenza consistita nell’impedirle movimenti e minacce, atti sessuali consistiti nello strusciamento e nel toccamento del seno e varie parti del corpo, facendo precedere e seguire tali atti da parole e discorsi dal contenuto osceno.
I giudici di merito, difatti, hanno correttamente collocato la condotta criminosa posta in essere dall’imputato nell’ambito della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 609 bis c.p., richiamando puntualmente il principio di diritto affermato da questa Corte sul punto, secondo cui “integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660 cod. pen.) la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’abuso sessuale. Se dalle espressioni verbali si passa ai toccamenti a sfondo sessuale, il delitto assume la forma tentata o consumata a seconda della natura del contatto e delle circostanze del caso” (Cass. Sez. III sentenza n. 27042 del 2010).
I giudici di merito, difatti, correttamente evidenziano la credibilità della teste parte offesa Ma. per l’assenza di ragioni di malanimo nei confronti dell’imputato, di qualsiasi risentimento che trapeli nel racconto, per la puntuale, circostanziata descrizione degli eventi e per la corretta concatenazione logica nel narrato.
Corte di Cassazione, Sez. III, 15 giugno 2015, n.24895