Toccamenti, idonei ad integrare violenza sessuale?
La giurisprudenza di legittimità evidenzia che, per i c.d. “toccamenti“, vale il principio secondo il quale questi debbano considerarsi atti idonei in modo non equivoco (e quindi integranti il delitto tentato di violenza sessuale) a ledere la libertà sessuale della vittima ove riguardino parti corporee diverse da quelle genitali od erogene allorché, per cause indipendenti dalla propria volontà (pronta reazione della vittima o per altre ragioni), l’agente non riesca a toccare la parte corporea intima della persona presa di mira ovvero non abbia provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime (Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016 – dep. 28/04/2016, F, Rv. 266900).
In altre pronunce si è affermato (Sez. 3, n. 43617 del 15/09/2021, Hladun, citata) che il discrimen esistente tra la fattispecie di violenza sessuale tentata e quella consumata è costituito dalla concreta intrusione dell’agente nella sfera sessuale della vittima, arrestandosi il fatto allo stadio di tentativo solo nel caso in cui “la materialità degli atti – pur giudicati idonei ad inserirsi in una serie causale indirizzata in modo non equivoco alla commissione del reato in questione -non sia pervenuta sino al contatto fisico con il corpo della vittima (Cass. pen., Sez. Ili, sent. n. 38926/2018). Nell’ambito del tentativo di violenza sessuale, inoltre, la prova della specifica finalità perseguita dall’aggressore può essere desunta da elementi esterni alla condotta tipica e sussiste anche quando, pur in assenza di un contatto fisico tra imputato e vittima, la condotta assunta risulti sintomatica dell’intenzione di appagare i propri istinti sessuali (Cass. pen., Sez. 3, sent. n. 45698/2001)“.
Diversa è la qualificabilità del fatto allorquando si tratti del bacio, che di per sé può comportare, indipendentemente dalla zona corporea che viene attinta, il coinvolgimento della dimensione sessuale della vittima atteso il diverso significato e la conseguente valenza che è suscettibile di assumere nel rapporto interpersonale, e che pertanto rientra, valutato il contesto di riferimento, nel delitto in esame nella forma consumata.
Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 21 agosto 2024, n. 32770