Ai sensi dell’art. 602 C.c.: “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento“.
L’art. 602 C.c. prescrive che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, e che la sottoscrizione deve essere posta alla fine della disposizione.
Tale precetti sono chiaramente finalizzati a garantire la libera determinazione del testatore e quindi ad evitare ingerenze esterne che possano incidere, in tutto o in parte, sulla autonoma formazione e manifestazione della volontà di disporre del testatore medesimo.
Poichè dunque del requisito dell’autografia del testamento olografo garantisce la certezza della riferibilità delle disposizioni testamentarie al testatore, un eventuale intervento di un terzo all’atto della redazione della scheda testamentaria mediante l’inserimento anche di una sola parola di mano diversa dal testatore comporterebbe l’effetto di escludere l’olografia con conseguente nullità del testamento (Cass. n. 12458/2004).
A diverse conclusioni deve invece giungersi nell’ipotesi della presenza di uno scritto riferibile ad un terzo posto al di fuori delle disposizioni testamentarie e dopo la sottoscrizione del testatore.
In tal caso invero il requisito dell’autografia del testamento olografo è rispettato, essendosi in presenza di una disposizione di ultima volontà interamente redatta e sottoscritta di suo pugno dal testatore anche se il documento in cui è stato stilato il testamento contiene uno scritto di mano di terzi in una parte diversa da quella contenente la disposizione testamentaria; invero la nullità del testamento olografo ricorre soltanto allorchè l’intervento del terzo avvenga mediante l’inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corpo della disposizione di ultima volontà eliminando così il carattere di stretta personalità del testamento ed interferendo sulla volontà di disporre del testatore (Cass. n. 11733/2002); diversamente opinando, tra l’altro, si giungerebbe alla illogica conclusione di ritenere la nullità del testamento olografo per la presenza in esso, dopo la sottoscrizione della scheda testamentaria da parte del testatore, di aggiunte fatte da terzi interessati a togliere valore a quelle disposizioni. Deve quindi ritenersi che il principio dell’autografia previsto dall’art. 602 C.c., per le sole disposizioni testamentarie e non per altre disposizioni estranee alla scheda testamentaria, non impedisce che nell’ambito di uno stesso documento siano enucleabili da un lato un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti previsti dalla suddetta norma e dall’altro lato altri scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore (quindi in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria) che come tali non possono inficiare la validità della scheda testamentaria autonomamente redatta da quest’ultimo, essendo tali scritti inidonei a pregiudicare la libertà di determinazione del testatore. (Corte di Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 30/10/2008 n. 26258).