Termini per richiedere l’applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova alla luce della legge n. 134/2021 e del decreto legislativo n. 150/2022
I termini per richiedere l’applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova sono previsti dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., il quale recita: “La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554 bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione non osservati dall’imputato“.
L’applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere richiesta nel giudizio di appello: in argomento si veda, ex multis, Sez. 4, n. 43009 del 30/09/2015, così massimata: “Nel giudizio di appello l’imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen., attesa l’incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e la mancanza di una specifica disciplina transitoria. (In motivazione la Corte ha precisato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2011, la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, non implica alcuna lesione del principio di retroattività della “lex mitior” da riferirsi esclusivamente alle disposizioni che definiscono i reati e le pene“.
Con riferimento alla recente riforma introdotta in materia dal d.lgs 150/2022 occorre affermare che: la riforma citata ha esteso iI catalogo dei reati per i quali è consentito l’accesso alla messa alla prova. L’art. 168-bis cod. pen., interessato dalla modifica, prevede che la messa alla prova possa essere richiesta non solo per i reati puniti con pena detentiva massima di quattro anni, come nel previgente testo, ma anche “per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale“, oggetto anch’esso di ampia modifica.
La disciplina transitoria prevista dall’art. 90 d.lgs. 150/2022 ha stabilito che la disposizione dell’art. 32, comma 1, lettera a) del d.lgs. 150/2022, si applichi anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Se sono già decorsi i termini di cui all’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il suddetto termine.
Tuttavia, la riapertura dei termini per richiedere la messa alla prova in pendenza del procedimento innanzi alla Corte di appello, all’indomani dell’entrata in vigore della riforma, deve intendersi limitata ai casi interessati dall’ampliamento.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 657 del 2024