La questione affrontata in questo articolo concerne l’applicabilità o meno dell’art. 131 bis C.p., relativo alla “esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” nel giudizio di legittimità dinanzi la Suprema Corte di Cassazione.
In tal senso occorre stabilire se l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui al nuovo articolo 131 bis C.p. può quindi essere sollecitata dalla difesa dell’imputato in sede di legittimità, e se occorre, a tal riguardo, il necessario rilascio della procura speciale al difensore da parte dell’imputato.
Innanzitutto, con riguardo all’ultimo aspetto, occorre ribadire, sulla scorta della giurisprudenza e della dottrina, che il difensore può agire per chiedere l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base di un ordinario mandato ad litem e non in forza di procura speciale.
Con riguardo all’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel giudizio di legittimità, la giurisprudenza di legittimità si è già espressa nel senso che, avendo l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis C.p., natura sostanziale, la stessa sia applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.lgs. 16 Marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte di Cassazione può rilevare dì ufficio ex art. 609, comma secondo, C.p.P., la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell’istituto.
Attesa la natura del giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione è chiamata ad un giudizio sull’astratta non incompatibilità della fattispecie concreta, come ricostruibile dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131 bis C.p.
Giusta il circoscritto ambito di rilievo, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere applicata nel giudizio di legittimità con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ogniqualvolta emerga, dal contenuto di quest’ultima, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti per l’operatività dell’istituto.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 9956 Anno 2016