Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità nel sistema delineato da ultimo dal legislatore delegato con la Riforma Cartabia.
Valutazione del Giudice.
Lo statuto delle pene sostitutive è stato inciso dalla riforma che ha riguardato il sistema penale e processuale penale.
L’art. 1, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022 e ha introdotto l’art. 20 bis del cod. pen. (“Pene sostitutive delle pene detentive brevi“), collocandolo nel Titolo II (“Delle pene“), al Capo I (“Delle specie di pene in generale“), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie.
Scopo della novella è stato quello di introdurre le pene sostitutive nel sistema delle pene di cui alla parte generale del codice, creando un raccordo con la disciplina delle stesse pene sostitutive, prevista dalle disposizioni della legge n. 689 del 1981, a loro volta riformulate dall’art. 71 del d.lgs. n. 150/2022.
In base alla disciplina transitoria introdotta dallo stesso legislatore delegato (art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022), «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto», vale a dire al 30 dicembre 2022 per quanto previsto dall’art. 99 bis del d.lgs. 150/22, inserito dall’art. 6 del d.l. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 199/2022. In tali ipotesi, dunque, sarà applicabile anche l’art. 545 bis, cod. proc. pen. (a sua volta introdotto dall’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 150/2022), che, al primo comma, recita: «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti».
Nell’ambito di tale cornice normativa occorre stabilire se il giudice chiamato ad applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità abbia o meno margini di valutazione.
Sul punto occorre rilevare che in tema di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità nella ipotesi prevista dall’art. 186 comma 9 bis Codice della strada, è stato costantemente ritenuto da questa Corte che la sostituzione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. (sez. 4, n. 15018 del 13/12/2013, dep. 2014, Cereghino, Rv. 261560, ripresa in sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015, dep. 2016, Santori, Rv. 265799-01 e in sez. 4, n. 13466 del 17/1/2017, Pacchioli, Rv. 269396-01).
Nel precedente più risalente si è precisato che «il lavoro di pubblica utilità ha natura di pena sostitutiva di quella principale, alla quale, ove non risulti l’opposizione dell’imputato e la ricorrenza delle condizioni ostative rappresentate dalla circostanza aggravante dell’avere causato un incidente stradale e dalla pregressa fruizione di analoga pena sostituiva, il giudice può decidere di fare ricorso; si tratta di un potere discrezionale che concerne l’an della sostituzione ma non la misura della stessa, risultando predeterminata dalla legge la durata del lavoro di pubblica utilità disposto in funzione sostitutiva».
In quella stessa sede la Corte ha precisato che il testo della norma utilizza il termine “può” dal che discende che, trattandosi di pena, anche la scelta della sostituzione, non potrebbe non tenere conto dei criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. poiché nessune elemento testuale avalla la tesi della automaticità della sostituzione in assenza di condizioni ostative.
Risulterebbe, pertanto, «ingiustificato pretermettere una prognosi giudiziale del successo del lavoro sostitutivo, che non è un obiettivo in sé ma è esso stesso, come già la pena principale, strumento di rieducazione, come dimostrano gli ulteriori effetti favorevoli al reo che si determinano in caso di positivo svolgimento».
A conferma del principio, inoltre, come precisato nel precedente richiamato, vi sarebbero degli indicatori desumibili dall’analogo istituto previsto in materia di stupefacenti, rispetto al quale si è affermato che l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista in caso di riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto per i reati in materia di stupefacenti, è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice (sez. 3, n. 6876 del 27/01/2011, Bartoluccio, Rv. 249542; n. 26082 del 22/7/2020, Fiscella, Rv. 279757-01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 32787 del 2024