Sostituzione della pena ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/90.
L’art. 73, comma 5-bis, primo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990, recita:
«Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste».
In giurisprudenza, più decisioni hanno affermato che l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 73, comma 5- bis, d.P.R. n. 309 del 1990, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, ma è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell’imputato ad ottenerla (cfr.: Cass., Sez. 4, n. 39022 del 15/03/2016; Cass., Sez. 3, n. 6876 del 27/01/2011; Cass., Sez. 6, n. 38110 del 18/06/2009). Un elemento particolarmente significativo ai fini di tale giudizio è costituito dalla personalità dell’imputato (cfr. ancora Cass., Sez. 6, n. 38110 del 2009, cit., ma anche Cass., Sez. 3, n. 6876 del 2011, cit.), anche perché l’istituto presuppone una valutazione circa la idoneità della misura a tendere alla rieducazione del condannato (per questo rilievo, Cass., Sez. 3, n. 6876 del 2011, cit.). Nella valutazione discrezionale dell’applicazione della misura del lavoro di pubblica utilità, il giudice deve operare in una prospettiva diretta ad apprezzare l’idoneità della misura ai fini della rieducazione del condannato.
Ciò detto, nel caso di specie la Corte territoriale, con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, ha ha negato la sostituzione della pena non già in relazione all’istituto di cui all’art. 73, comma 5-bis ma con riguardo alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 53 ss. legge 24 novembre 1981 n. 689.
Sovrapponendo i due istituti, del tutto distinti per finalità e ratio, la Corte territoriale ha espresso una prognosi negativa sul rispetto, da parte dell’imputato, delle prescrizioni di cui all’art. 58 ss. I. 689/1981 e non di quelle proprie dei lavori di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis, fondando, peraltro, il proprio giudizio unicamente sulle risultanze delle indagini preliminari, con totale omissione della valutazione in ordine all’evoluzione comportamentale e di vita dell’imputato i cui elementi dimostrativi erano stati offerti dalla difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 2629 del 23.01.2023