Sospetta infedeltà coniugale e addebito della separazione
La sospetta infedeltà coniugale, fondata su valutazioni prive di ancoraggio oggettivo (c.d. sospetti), può costituire causa di addebito della separazione?
Va preliminarmente osservato che la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 16859/2015; Cass., n. 26270/2013; Cass., n. 25618/2007) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato la sospetta infedeltà coniugale alla luce di una pluralità di deposizioni testimoniali, oltre ad accertare che l’infedeltà coniugale non era la conseguenza di una crisi matrimoniale già irrimediabilmente in atto, ma ne era la causa.
Né occorre accertare, ai fini della declaratoria di addebito che il comportamento del coniuge infedele abbia arrecato offeso alla dignità e all’onore della moglie.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 21657/2017) ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 C.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa all’onore e alla dignità dell’altro coniuge“. Tuttavia, tale affermazione è stata fatta dalla Corte di legittimità in un contesto fattuale in cui, pur non essendo stato accertato l’adulterio, il comportamento di un coniuge aveva comunque dato luogo a plausibili sospetti di fedeltà (nel caso esaminato dalla Corte, aveva trascorso la notte in una camera di albergo con una collega).
Corte di Cassazione ordinanza n. 27955 del 23/09/2022