Momenti dell’iter procedimentale nei quali può essere chiesta la sospensione del processo con messa alla prova
L’istanza di sospensione del processo con messa alla prova può essere formulata dall’imputato, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, oralmente o per iscritto.
La barriera temporale ultima entro la quale è possibile chiedere la sospensione del processo con messa alla prova è così ripartita.
Sospensione del processo con messa alla prova nel giudizio direttissimo e di citazione diretta a giudizio
E’ possibile chiedere la sospensione del processo con messa alla prova sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Sospensione del processo con messa alla prova nei processi con udienza preliminare
E’ possibile chiedere la sospensione del processo con messa alla prova fino a quando le parti non abbiano rassegnato le proprie conclusioni.
Sospensione del processo con messa alla prova nel giudizio immediato
La sospensione del processo con messa alla prova deve essere richiesta entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato e con le forme stabilite dall’art.458, comma 1, C.p.P..
Sospensione del processo con messa alla prova nel procedimento per decreto penale di condanna
L’istanza di sospensione del processo con messa alla prova deve essere formulata con l’atto di opposizione.
La sospensione del processo con messa alla prova può essere presentata dall’imputato anche durante le indagini preliminari.
In tal caso, l’istanza di sospensione del processo con messa alla prova dovrà essere proposta al Giudice delle Indagini Preliminari, il quale provvederà a trasmettere gli atti al Pubblico Ministero affinché esprima il consenso ovvero il dissenso nel termine di cinque giorni.
- Il consenso del Pubblico Ministero alla sospensione del processo con messa alla prova deve risultare da atto scritto e motivato, unitamente alla formulazione dell’imputazione.
- Il Pubblico Ministero, invece, in caso di dissenso alla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, deve enunciarne le ragioni, e l’imputato potrà rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.
I passaggi da compiere per chiedere la sospensione del processo con messa alla prova
La domanda di sospensione del processo con messa alla prova deve essere corredata dal programma di trattamento elaborato di concerto con l’U.E.P.E..
Quindi l’imputato che intenda presentare istanza di sospensione del processo con messa alla prova, dovrà preventivamente presentare all’U.E.P.E. territorialmente competente, cioè quello del domicilio dell’imputato, un’apposita domanda per l’elaborazione del predetto programma di trattamento.
Nella istanza per l’elaborazione del programma di trattamento all’U.E.P.E. per la sospensione del processo con messa alla prova dovranno essere dettagliatamente indicati:
- i dati anagrafici dell’istante ed i suoi riferimenti abitativi, familiari e telefonici, inclusa eventuale e-mail;
- ogni più utile informazione inerente l’attività lavorativa svolta dall’istante ed i suoi eventuali impegni di studio e formazione;
- la struttura, Ente, Cooperativa, Associazione nella quale l’interessato intende svolgere il lavoro di pubblica utilità;
- la documentazione attestante, eventualmente, l’avvenuto risarcimento, integrale o parziale, del danno;
- eventuali programmi terapeutici già in corso con la documentazione del Servizio sanitario specialistico attestante la presa in carico;
- l’Autorità Giudiziaria procedente, il numero del procedimento ed, eventualmente, la data di fissazione dell’udienza.
Alla predetta istanza di elaborazione del programma di trattamento per la sospensione del processo con messa alla prova dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- documentazione anagrafica inerente lo stato di famiglia dell’istante;
- documentazione attestante l’attività lavorativa ovvero i corsi di formazione o studio in corso;
- gli atti inerenti il procedimento penale da cui risulti almeno l’imputazione
- l’atto di nomina del difensore con procura speciale ove l’istanza venga presentata tramite il proprio legale;
- l’attestazione di disponibilità dell’ente presso il quale l’istante dichiara di voler svolgere il lavoro di pubblica utilità, qualora sia già stata rilasciata.
La presentazione dell’istanza di elaborazione del programma di trattamento ha valore di presa in carico da parte dell’U.E.P.E. con il rilascio di un attestazione dell’avvenuta ricezione che dovrà essere allegata, unitamente al programma di trattamento, alla domanda di sospensione del processo con messa alla prova.
A sua volta, quindi, l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova che viene presentata al Giudice dovrà essere corredata:
- dal programma di trattamento elaborato d’intesa con l’U.E.P.E.;
- oppure dalla richiesta all’U.E.P.E. dell’elaborazione del programma di trattamento unitamente alla copia dell’attestazione di ricezione da parte dell’U.E.P.E. stesso, ove il programma predetto non sia stato ancora elaborato.
Successivo iter procedurale che porta alla sospensione del processo con messa alla prova
Sulla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, il Giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.129 C.p.P., decide con ordinanza, immediatamente trasmessa all’U.E.P.E., nel corso della stessa udienza, sentite le parti, nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art.127 C.p.P.
La sospensione del processo con messa alla prova
non può avere durata superiore a:
- due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria.
- un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
I termini de quibus decorrono dalla sottoscrizione del verbale di sospensione del processo con messa alla prova da parte dell’imputato.
Avverso l’ordinanza che decide sulla richiesta della sospensione del processo con messa alla prova l’imputato e il Pubblico Ministero, anche su istanza della persona offesa possono ricorrere per Cassazione. Anche la persona offesa può impugnare autonomamente il provvedimento di sospensione del processo con messa alla prova per omesso avviso dell’udienza o perché, pur essendo comparsa non è stata sentita. L’impugnazione non sospende il procedimento.
Nell’ordinanza che dispone la sospensione del processo con messa alla prova, il Giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti. Tale termine può essere prorogato, su istanza dell’imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il Giudice può, altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
Durante la sospensione del processo con messa alla prova, il Giudice, sentiti l’imputato e il Pubblico Ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.
Possibili esiti della sospensione del processo con messa alla prova
Esito positivo della prova
Decorso il periodo di sospensione del processo con messa alla prova, il Giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell’Ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l’imputato e fissa l’udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
Esito negativo della prova
In caso di esito negativo della messa alla prova, il Giudice dispone, sempre con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.
Revoca della sospensione del processo con messa alla prova
L’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova può essere revocata dal Giudice anche d’ufficio, sempre, con ordinanza. In tal caso il Giudice fissa udienza ai sensi dell’art. 127 C.p.P. per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
L’ordinanza di revoca della sospensione del processo con messa alla prova è ricorribile per Cassazione per violazione di legge.
Quando l’ordinanza di revoca della sospensione del processo con messa alla prova è divenuta definitiva il procedimento riprende il suo corso con cessazione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.
In tal caso la domanda di sospensione del processo con messa alla prova non può più essere riproposta. Ai sensi del nuovo art.657 bis C.p.P. (Computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca) il Pubblico Ministero in caso di revoca della sospensione del processo con messa alla prova o di esito negativo della prova, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto ovvero a €. 250,00 di multa o ammenda.
Si conclude, quindi, con questo secondo articolo l’inquadramento e le istruzioni da seguire per chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
Rammentando che l’Associazione ALETES Onlus è da anni impegnata nel lavoro di pubblica utilità ed ha in carico diversi lavoratori socialmente utili, vi suggeriamo in caso di dubbi, sulla sospensione del processo con messa alla prova, di contattare il nostro ufficio legale che potrà fornirvi ogni più opportuna informazione.