La Legge 28.04.2014 n.67 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova anche per gli imputati maggiorenni.
L’articolo 4 modifica il Codice di rito, disciplinando i tempi e i modi della richiesta nella fase del giudizio (art.464 bis) e in quella delle indagini preliminari (art.464 ter C.p.P. e 141 bis disp att. C.p.P.), il contenuto del provvedimento del Giudice e i suoi effetti (art.464 quater), i contenuti, modalità e possibili vicende afferenti l’esecuzione della pena (artt. 464 quinquies, 464 sexies, 464 octies, 464 novies, 141 ter disp.att.), gli esiti della messa alla prova ( art.464 septies, in particolare con l’alternativa della sentenza che dichiara l’estinzione del reato e dell’ordinanza che dispone la ripresa del corso del processo).
La nuova disciplina costruisce l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova quale alternativa alla celebrazione di alcun giudizio, caratterizzato da peculiari e ripetuti apprezzamenti di merito.
L’istituto della messa alla prova previa sospensione del procedimento è stato quindi costruito dal Legislatore come opportunità in alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito, già dal primo grado.
Siamo quindi in presenza di procedura assolutamente incompatibile con alcun giudizio di impugnazione.
L’attuale disciplina positiva, pertanto, esclude la possibilità che la sospensione del procedimento con messa alla prova possa trovare applicazione nel giudizio di legittimità.
Pertanto, quando il processo è stato definito in primo e in secondo grado, o in entrambi i gradi di giudizio, non vi è alcuno spazio per dare ingresso ad una procedura che è strutturalmente alternativa ad ogni tipo di giudizio su di una determinata imputazione.
Soltanto una disciplina transitoria che prevedesse espressamente l’applicazione retroattiva potrebbe nel procedimento di cui sopra permettere l’apertura di una fase incidentale che dia spazio alle peculiari vicende che possono condurre all’esito positivo di una messa alla prova, fatto che costituisce il presupposto dell’effetto estintivo del reato.
Pertanto, deve affermarsi il seguente principio di diritto :
” La sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui agli articoli 3 e 4 della Legge n.67 del 28 aprile 2014 non può essere richiesta dall’imputato nel giudizio di cassazione, né invocandone l’applicazione in detto giudizio, né sollecitando l’annullamento con rinvio al giudice di merito. Infatti il beneficio della estinzione del reato, connesso all’esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, introdotto da nuove disposizioni normative, per le quali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio “tempus regit actum”.
Corte di Cassazione Sent. Num. 1281 Anno 2015