Sospensione condizionale della pena e lavoro di pubblica utilità

sospensione condizionale della penaLa Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza che si riporta in commento, è chiamata a pronunciarsi sulla seguente tematica di diritto che coinvolge tre istituti giuridici: l’applicazione della pena concordata dalle parti (patteggiamento), il beneficio della sospensione condizionale della pena e la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

In particolare la Suprema Corte si sofferma sulla seguente ipotesi:

qualora nell’ ipotesi di richiesta di applicazione della pena concordata dalle parti formulata ai sensi dell’ articolo 444 Codice di Procedura Penale ( ovvero patteggiamento) subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con conseguente richiesta da parte dell’imputato che la pena concordata sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità, il Giudice è tenuto o meno a motivare su entrambe le richieste“.

A parere della giurisprudenza di legittimità  è di tutta evidenza che la richiesta di patteggiamento, così come formulata non deve essere ratificata dal Giudice attesa la non conciliabilità dell’istituto della sospensione condizionale della pena nella ipotesi di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità.

Sennonché, il Giudice, ritenendo di dovere applicare l’istituto più favorevole della sostituzione della pena che, in caso di esito positivo dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prevede l’ estinzione del reato, ritenga di non motivare sulla primaria richiesta di concessione del beneficio di cui all’art. 163 del Codice Penale, viene meno al suo obbligo di motivazione.

Invero, va condivisa la giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo la quale

il giudice chiamato all’applicazione della pena concordata tra le parti (patteggiamento), ove il richiedente abbia subordinato l’efficacia dell’accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena, a termini dell’espressa disposizione di cui all’ art. 444 Codice di Procedura Penale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena, ratificando, in caso positivo, l’accordo delle parti, oppure rigettando, in caso negativo, la richiesta di patteggiamento” .

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 31520 del 2016

2 thoughts on “Sospensione condizionale della pena e lavoro di pubblica utilità

  1. Sergio Mazzone ha detto:

    Gentilissimo Collega,
    Le chiedo la cortesia di inviarmi i riferimenti ed il testo della sentenza in commento.
    La ringrazio per la disponibilità.
    Con i migliori saluti.
    Avv. Sergio Mazzone del Foro di Pistoia

    1. Avv. Francesco Meatta ha detto:

      Gentile collega la sentenza e la seguente: Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 31520 Anno 2016. Se hai bisogno del testo puoi mandare una email all’indirizzo aletes.onlus@yahoo.it. Saluti Avv. Francesco Meatta

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