Sospensione condizionale della pena
Dispositivo dell’art. 163 Codice Penale
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
Deve premettersi che costituisce ius receptum che, ai fini dell’applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163, comma 3, cod. pen. è necessario che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi, e che l’autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto (Cass., Sez. 6, n. 14755 del 13/02/2013; Sez. 5, n. 11230 del 30/01/2009; Sez. 2, n. 10295 del 16/06/2000). Con specifico riguardo all’ipotesi di riconoscimento del vincolo della continuazione, è stato – altresì – affermato dalla Corte di Cassazione che, in presenza di più episodi criminosi, tra cui si rinviene un comune disegno criminoso, ove alcuni di essi siano stati commessi in epoca in cui l’imputato non aveva ancora compiuto settant’anni, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 163, comma 3, cod. pen. che presuppone che tutti i fatti siano stati commessi “da chi ha compiuto gli anni settanta” (Cass., Sez. 3, n. 28374 del 12/04/2019). Nell’ipotesi di reato abituale la consumazione coincide con la cessazione dei comportamenti lesivi.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 1 n. 24412 del 2023