Sinistro stradale con pluralità di danneggiati
Dispositivo dell’art. 140 Codice delle assicurazioni private
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2. L’impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102_del_codice_di_procedura_civile" title="Cerca art102.html">102 del codice di procedura civile su Diritto Pratico" target="_blank">art102.html">102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Nel caso di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, il terzo trasportato ha diritto, ai sensi dell’art. 141 c.ass., al risarcimento del danno da parte dell’assicuratore del veicolo a bordo del quale si trovava, nei limiti del massimale minimo di legge (da ripartirsi secondo il criterio di cui all’art. 140 c.ass.), potendo agire per l’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte della domanda ex art. 141 c.ass. da parte del terzo trasportato su uno dei due veicoli coinvolti nell’incidente, aveva ritenuto legittima l’offerta, da parte dell’assicuratore del veicolo a bordo del quale si trovava, di un importo inferiore al massimale minimo di legge, nonostante i terzi trasportati sull’altro veicolo non avessero proposto, a loro volta, domanda nei confronti di tale assicuratore, chiedendo anzi di essere estromessi dal giudizio). (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30726 del 19/10/2022)