Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, sono chiamate a risolvere la seguente questione di diritto: “è ammissibile, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il sequestro preventivo della pagina web di una testata giornalistica telematica debitamente registrata”.
La libertà di stampa è un principio cardine su cui si fonda lo Stato democratico.
L’art. 21 della Costituzione, dopo avere riconosciuto nel primo comma il diritto di libera manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione, riserva le previsioni dei commi successivi specificamente alla stampa.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
L’Assemblea costituente, in attuazione della XVII disposizione transitoria della Carta fondamentale, varò anche la legge 8 febbraio 1948, n. 47, intitolata “Disposizioni sulla stampa”.
In tal senso: “sono da considerarsi stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.
L’art. 2 della stessa legge disciplina le indicazioni obbligatorie sugli stampati, finalizzate a individuare i responsabili di eventuali illeciti.
L’art. 21, terzo comma, Cost., disciplina l’istituto del sequestro, sottoponendolo alla duplice garanzia della riserva di legge e di giurisdizione.
Il sequestro della stampa può essere disposto, con atto motivato dell’autorità giudiziaria, soltanto nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di stampa clandestina.
I casi nei quali le leggi vigenti consentono il sequestro preventivo sono:
1) violazione delle norme sulla registrazione delle pubblicazioni periodiche e sull’indicazione dei responsabili (artt. 3 e 16 legge n. 47 del 1948);
2) stampati osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero divulganti mezzi atti a procurare l’aborto (art. 2 r.d.lgs. n. 561 del 1946);
3) stampa periodica che faccia apologia del fascismo (art. 8 legge 20 giugno 1952, n. 645);
4) violazione delle norme a protezione del diritto d’autore (art. 161 legge 22 aprile 1941, n. 633).
La legge sulla stampa, inoltre, non ha modificato la disciplina codicistica dei reati che possono essere commessi attraverso l’esercizio dell’attività giornalistica, ma si è limitata a introdurre nell’ordinamento la categoria dei “reati di stampa” (art. 16 sulla stampa clandestina) e a integrare le previsioni concernenti i “reati a mezzo stampa” (artt. 13, 14, 15).
Per i reati commessi a mezzo della stampa periodica, la responsabilità penale grava non solo sull’autore dell’articolo incriminato ma anche sul direttore o vice-direttore responsabile, il quale risponde per fatto proprio a titolo di culpa In vigilando (art. 57 C.p.), escludendosi qualsiasi forma di responsabilità oggettiva.
La disciplina costituzionale della libertà di informazione (art. 21) – già arricchita nella sua interpretazione dall’art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 – è oggi completata dalle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che, all’art. 10, riconosce espressa tutela ai profili attivi e passivi della libertà di manifestazione del pensiero.
La libertà di stampa è condizione imprescindibile per il libero confronto di idee, nel quale la democrazia affonda le sue radici, e per la formazione di un’opinione pubblica avvertita e consapevole.
Sulla base di tali principi, il Costituente ha accordato alla “stampa” una specifica e rafforzata tutela (art. 21, terzo comma), inibendo, nel caso di delitti commessi con tale mezzo, il ricorso all’istituto del sequestro preventivo se non nelle ipotesi tassativamente previste, come eccezioni, dalla legge.
I più recenti arresti giurisprudenziali di legittimità ritengono che le garanzie costituzionali in tema di sequestro preventivo della stampa non siano estensibili alle manifestazioni del pensiero destinate ad essere trasmesse in via telematica, ivi comprese quelle oggetto di articoli giornalistici pubblicati sul web, e ciò perché il termine “stampa” sarebbe stato assunto dalla norma costituzionale nella accezione tecnica innanzi precisata, vale a dire con riferimento alla sola “carta stampata”.
Tale conclusione non può tuttavia essere condivisa.
Si verrebbe a determinare un’evidente situazione di tensione con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
Si legittimerebbe, infatti, un irragionevole trattamento differenziato dell’informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete, con la conseguenza paradossale che la seconda, anche se mera riproduzione della prima, sarebbe assoggettabile, diversamente da quest’ultima, a sequestro preventivo.
E’ necessario, pertanto, discostarsi dall’esegesi letterale del dettato normativo e privilegiare una interpretazione estensiva dello stesso, sì da attribuire al termine “stampa” un significato evolutivo, che sia coerente col progresso tecnologico.
E’ necessario però, chiarire che tale operazione ermeneutica non può riguardare tutti i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook), ma deve rimanere circoscritto a quei soli casi che, per i profili strutturali, sono riconducibili nel concetto di “stampa” inteso in senso più ampio.
Ed invero, deve tenersi ben distinta, l’area dell’informazione di tipo professionale, attraverso una testata giornalistica on line, dal vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo. In tal senso:
Il forum è una bacheca telematica, un’area di discussione, in cui qualsiasi utente o i soli utenti registrati (forum chiuso) sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile agli altri soggetti autorizzati ad accedervi, attivando così un confronto libero di idee in una piazza virtuale.
Il blog (ovvero “diario in rete”), è una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente. Il blogger pubblica un proprio post, vale a dire un messaggio testuale espressivo della propria opinione, e lo apre all’intervento e al commento dei lettori, oppure ospita i post di altri soggetti che vogliono esprimere la loro opinione in merito a un determinato fatto.
Il social-network più diffuso, denominato Facebook è un servizio di rete sociale, basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione Offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all’interno dello stesso sistema.
La newsletter è un messaggio scritto o per immagini, diffuso periodicamente per posta elettronica e utilizzato frequentemente a scopi pubblicitari.
I newsgroup sono spazi virtuali in cui gruppi di utenti si trovano a discutere di argomenti di interesse comune.
La mailing list è un metodo di comunicazione, gestito per lo più da aziende o associazioni, che inviano, tramite posta elettronica, a una lista di destinatari interessati e iscritti informazioni utili, in ordine alle quali si esprime condivisione o si attivano discussioni e commenti.
Queste forme di comunicazione telematica sono certamente espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa.
La riflessione deve essere concentrata sul fenomeno dei giornali telematici che affollano l’ambiente virtuale e che sono disponibili, in alcuni casi, nella sola versione on line e, in altri, si affiancano alle edizioni su supporto cartaceo.
Un quotidiano o un periodico telematico, strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile, sicché appare incongruente, ritenere che non soggiaccia alla stessa disciplina prevista per quest’ultimo.
E’ questo specifico aspetto che merita di essere approfondito.
L’art. 21, primo comma, Cost., proclama solennemente la libertà di manifestare il proprio pensiero «con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».
La norma, di carattere generale e precettivo, ha una portata molto ampia, nel senso che riconosce a tutti i consociati tale diritto di libertà ed incide inevitabilmente sulle specifiche previsioni che i successivi commi dello stesso art. 21 riservano alla “stampa”, che è la più importante espressione della libera manifestazione del pensiero.
Certamente lungimirante è l’espressione utilizzata dal Costituente “con … ogni altro mezzo di diffusione”, che oggi abbraccia anche Internet, frontiera moderna per la diffusione dell’informazione professionale.
E’ evidente che l’area riduttiva del significato attribuito al termine “stampa” dall’art. 1 della legge n. 47 del 1948 è strettamente legata alle tecnologie dell’epoca, il che non impedisce di accreditare, una interpretazione estensiva del detto termine, coerente col dettato costituzionale.
Lo scopo informativo è il vero elemento caratterizzante l’attività giornalistica e un giornale può ritenersi tale se ha i requisiti, strutturale e finalistico, di cui si è detto sopra, anche se la tecnica di diffusione al pubblico sia diversa dalla riproduzione tipografica o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici.
Ma anche a prescindere da tali considerazioni, è il caso di aggiungere che non è certamente dirimente la tesi, secondo cui il giornale telematico non rispecchierebbe le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dalla legge n. 47 del 1948, vale a dire un’attività di riproduzione e la destinazione alla pubblicazione.
E’ possibile, invero, un differente approccio al significato del termine “riproduzione”.
La riproduzione può ben essere intesa come potenziale accessibilità di tutti al contenuto dello stampato. La produzione di un testo su Internet è funzionale alla possibilità di riprodurne e leggerne il contenuto sul proprio computer.
L’immissione dell’informazione giornalistica in rete, inoltre, lascia presumere la diffusione della stessa, che diventa fruibile da parte di un numero indeterminato di utenti, il che integra la nozione di “pubblicazione”.
L’informazione professionale, pertanto, può essere espressa non solo attraverso lo scritto (giornale cartaceo), ma anche attraverso la parola unita eventualmente all’immagine (telegiornale, giornale radio) o altro mezzo di diffusione, qual è Internet (giornale telematico); e tutte queste forme espressive, ove dotate dei requisiti richiesti, non possono essere sottratte alle garanzie e alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa.
Tale conclusione è il frutto di una mera deduzione interpretativa di carattere evolutivo, non analogica, in coerenza col dettato costituzionale di cui all’art. 21 Cost.
Il legislatore, pur pigro nell’intervenire organicamente sul tema specifico della stampa on line, non ha mancato, nel corso degli anni, di approvare una serie di leggi, che segnano chiaramente il superamento dello stretto legame tra informazione professionale e giornale cartaceo, pongono in secondo piano il requisito della necessaria “fisicità” del giornale e polarizzano l’attenzione sulla finalità informativa dell’attività giornalistica, che deve essere contraddistinta da attendibilità, pertinenza, continenza e imparzialità rispetto a qualsiasi altro tipo di informazione.
Conclusivamente, il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea.
E’, infatti, un prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all’Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un hostig pro vider, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC.
Ovviamente le garanzie e le responsabilità previste, per la stampa, dalle disposizioni sia di rango costituzionale, sia di livello ordinario, devono essere riferite ai soli contenuti redazionali e non anche ad eventuali commenti inseriti dagli utenti (soggetti estranei alla redazione), che attivano un forum, vale a dire una discussione su uno o più articoli pubblicati.
Conseguentemente, la “stampa telematica”, al pari di quella tradizionale, in quanto emancipata da qualsiasi forma di censura, non può essere sottoposta a sequestro preventivo, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge, e soggiace alle norme che disciplinano la responsabilità per gli illeciti commessi.
All’esito dell’iter argomentativo, vanno enunciati i seguenti principi di diritto:
“La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di ‘stampa’ e soggiace alla normativa, di rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l’attività d’informazione professionale diretta al pubblico”
E ancora:
“Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa”.
Corte di Cassazione Sez. Unite Sent. n. 31022 Anno 2015