Come è noto, infatti, in base alla nota sentenza Schwibbert (sentenza della Corte di Giustizia Europea emessa in data 18.11.2007 nel procedimento c-20/05 – Schwibber) si afferma l’ obbligo di apporre sui CD e su altri supporti musicali il marchio SIAE in vista della loro commercializzazione.
L’ apposizione del marchio SIAE costituisce una regola tecnica che avrebbe dovuto essere notificata dall’ Italia alla Commissione Europea al fine di verificare la compatibilità del suddetto obbligo con il principio di libera circolazione delle merci.
Dunque, ne consegue che in caso di mancata comunicazione alla Commissione Europea, il siffatto obbligo non può essere fatto valere nei confronti dei privati e le relative norme interne devono essere disapplicate dal giudice nazionale.
Di conseguenza, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, in diverse pronunce, non penalmente rilevante la condotta di commercializzazione di supporti musicali privi del marchio SIAE commessa prima del 21.04.2009, data in cui è stata perfezionata la procedura della notifica della regola tecnica alla Commissione.
Ciò sempre che non sia accertabile una abusiva contraffazione dei relativi supporti, a prescindere dall’ assenza del bollino SIAE.
Nell’ ipotesi in cui sia stata accertata dal giudice procedente una abusiva contraffazione dei supporti, viene in rilievo, nell’ ambito dell’ articolo 171 ter della Legge 633 del 1941, sia la fattispecie di cui al comma 1 lett. c), sia la fattispecie di cui al comma 2 lett. a).
Ne consegue che se la violazione del diritto d’ autore si riferisce alla abusiva riproduzione o duplicazione di opere tutelate dal diritto d’ autore non può dunque trovare applicazione la nota sentenza Schwibbert .
Corte di Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 35766 Anno 2016