Sentenza di nullità del matrimonio e sentenza di divorzio
Quale è il rapporto tra la sentenza di nullità del matrimonio e la sentenza di divorzio in ordine all’assegno di divorzio?
Il rapporto tra la sentenza di nullità del matrimonio e quella di divorzio trova fondamento nella giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n. 21331 del 2013, ed in precedenza n. 4202 del 2001; n. 4795 del 2005; n. 3186 del 2008; n. 12989 del 2012, vedi pure n. 11553 del 2018), che non si è limitata ad affermare il principio secondo cui il giudicato sulla spettanza di un assegno di divorzio resta intangibile, in ipotesi di successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, ma ha, a monte, rilevato che non sussiste un rapporto di primazia della pronuncia di nullità, secondo il diritto canonico, del matrimonio concordatario sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili dello stesso matrimonio, trattandosi di procedimenti autonomi, aventi finalità e presupposti diversi.
Soprattutto, ha aggiunto che, nel diritto italiano, il titolo giuridico dell’obbligo del mantenimento dell’ex coniuge si fonda sull’accertamento dell’impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi stessi che è conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e non è costituito dalla validità del matrimonio, oggetto della sentenza ecclesiastica, tenuto conto che la declaratoria di nullità ex tunc del vincolo matrimoniale non fa cessare alcuno status di divorziato, che è uno status inesistente, determinando, piuttosto, la pronuncia di divorzio la riacquisizione dello stato libero.
Così convenendo, la questione della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile non è preclusa quando l’accertamento inerente all’impossibilità della prosecuzione della comunione spirituale e morale fra i coniugi – che, come si è detto, costituisce il titolo giuridico dell’obbligo qui in discussione – sia passato in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del medesimo matrimonio, come si verifica nell’ipotesi in cui nell’ambito di un unico giudizio la statuizione relativa allo stato sia stata emessa disgiuntamente da quelle inerenti ai risvolti economici.
E, nel caso di specie, tanto è accaduto: la sentenza di l’accertamento inerente all’impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi è passato in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, sicchè la valutazione di spettanza e quantificazione dell’assegno divorzile è ben ammissibile, non potendo in contrario dedursi che in caso di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario le conseguenze economiche siano disciplinate dagli artt. 129 e 129 bis c.c., in tema di matrimonio putativo, dettando tali articoli una normativa che, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio prima della delibazione della sentenza ecclesiastica, va, appunto, coordinata con i principi che regolano il giudicato, in applicazione dei principi già enunciati dalla giurisprudenza sopra citata.
Corte di Cassazione civile Sez. I, 23/01/2019, n.1882