Scambio elettorale politico-mafioso
Dispositivo dell’art. 416 ter Codice Penale
Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416 bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416 bis aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La L. 21 maggio 2019 n. 43, che, pur in quadro di sostanziale continuità normativa, ha modificato l’art. 416-ter cod. pen., già novellato dalla L. n. 62/14.
L’elaborazione giurisprudenziale successiva alla novella del 2014 ha evidenziato che, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, come previsto dall’art. 416 ter cod. pen., solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona estranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell’interesse di quest’ultima, non è necessario che l’accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l’attuazione, o l’esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso nelle forme di cui all’art. 416 bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all’illecita pattuizione (Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, n. 16397 del 03/03/2016); qualora, invece, il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia una persona estranea alla consorteria di tipo mafioso, ovvero un soggetto intraneo che agisca “uti singulus“, è necessaria la prova della pattuizione delle modalità di procacciamento del consenso con metodo mafioso (Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016; Sez. 6, n. 15425 del 12/12/2022, dep. 2023).
Alla luce dei richiamati principi costituisce elemento qualificante dell’illecito, che lo differenzia da altre analoghe fattispecie penali previste da leggi speciali quali quella di cui all’art.86 d. P.R. 15 maggio 1960 n. 570 (c.d. corruzione elettorale), l’impegno al procacciamento del consenso elettorale con ‘modalità mafiose‘, da ritenersi sussistenti in re ipsa laddove il promittente sia sicuramente intraneo ad un sodalizio criminale di stampo mafioso ovvero abbia agito in nome e per conto di tale associazione mentre devono essere oggetto di prova se detto requisito manchi, ovvero se il prominente abbia operato a titolo individuale oppure non risulti affiliato ad un clan di tipo mafioso.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’esistenza dell’intesa al procacciamento di consensi elettorali con ricorso a modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria, valorizzando alcuni indici fattuali sintomatici della natura dell’accordo, quali l’assoggettamento proprio di determinate aree territoriali alla forza intimidatrice di chi è storicamente appartenente ad un’associazione di stampo mafioso, ovvero la fama criminale dell’interlocutore del politico e la sua possibilità di incidere sul territorio di riferimento con i metodi tipici della mafiosità (Sez. 6, n. 18844 del 23/02/2018, non mass.; Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019), tuttavia siffatti parametri sono destinati ad operare in situazioni in cui la notorietà criminale, lungi dal costituire un mero status, si coniuga ad elementi attestanti un collegamento attuale e qualificato con ambienti mafiosi, capace di giustificare sotto il profilo causale il riconoscimento da parte del promissario della capacità dell’interlocutore di orientare il consenso rispetto all’ambito territoriale d’interesse.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 2 n. 15450 del 2024