La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta nuovamente la questione inerente la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria, la revoca della patente di guida, a seguito della estinzione del reato ex art. 168 ter, comma 2 Codice Penale, per esito positivo della messa alla prova.
Nel caso di specie veniva disposta dal giudice di prime cure la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, ex art. 186, comma 2 lett. c) Codice della Strada, a seguito della pronuncia l’estinzione del reato ex art. 168 ter, comma 2 Codice Penale.
La questione ruota intorno al disposto di cui all’art. 224, comma terzo, Codice della Strada che stabilisce la competenza del prefetto nell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida: “La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria“.
Come insegna la giurisprudenza della corte di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168 ter Codice Penale, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, Codice della Strada.
Tale ipotesi va distinta da quelle di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, Codice della Strada, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria. Per la messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, resta ferma la competenza del Prefetto, secondo la previsione del citato art. 224, Codice della Strada (cfr., ex multis, Cass. Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 11689 Anno 2021