Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
Dispositivo dell’art. 625 bis Codice di procedura penale
1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.
2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.
3. L’errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d’ufficio, in ogni momento e senza formalità. L’errore di fatto può essere rilevato dalla Corte di Cassazione, d’ufficio, entro 90 giorni dalla deliberazione.
4. Quando la richiesta è proposta fuori dell’ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d’ufficio, ne dichiara con ordinanza l’inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore.
La Corte di legittimità ha avuto ripetutamente modo di evidenziare che l’errore di fatto, indicato dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivo di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018), ed è stato anche ripetutamente rilevato, anche dalle sezioni unite della Corte, che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011).
Ciò in quanto, come si è rilevato, “l’assolutezza del principio dell’irrevocabilità delle decisioni della Corte di Cassazione ha subito indubbiamente una deroga a seguito dell’entrata in vigore della L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 6, comma 6, che inserendo nel codice l’art. 625 bis cod. proc. pen., ha introdotto l’istituto del ricorso straordinario, ammettendo a favore del condannato la richiesta di correzione degli errori materiali o di fatto contenuti nei provvedimenti della Corte di legittimità“, ma l’istituto previsto dalla predetta norma resta un rimedio straordinario, dai confini ben diversi da quelli indicati dall’art. 606 cod. proc. pen., sicché non possono censurarsi, in questa sede, eventuali carenze della motivazione della pronuncia della Corte di Cassazione sotto il profilo della illogicità o contraddittorietà della stessa, e non può censurarsi nemmeno la mancanza di motivazione in ordine ad uno o più dei motivi di ricorso, se non quando determinata, appunto, da una svista percettiva determinante.
La giurisprudenza della Corte di legittimità ha, così, ripetutamente evidenziato che in tema di ricorso straordinario è possibile dedurre anche l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione, ma l’omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l’omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione. (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016; in senso analogo Sez. 4, n. 15137 del 08/03/2006; Sez. 1, n. 46044 del 03/11/2004 – dep. 26/11/2004).
Conseguentemente, è stato rilevato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l’omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l’esame del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicchè le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese. (Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017 – dep. 07/04/2017).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 2 n. 18625 del 2019