Revoca dell’assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne
La revoca dell’assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne può fondarsi sull’inerzia colpevole dello stesso e sulla mancanza di un progetto formativo.
Nel caso di specie la Corte territoriale aveva pronunciato la revoca dell’assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne rilevando una scarsa propensione agli studi ed un poco volenteroso impegno nell’intraprendere un’attività lavorativa.
In ordine al fondamento della ratio deve osservarsi che la prova dell’inerzia colpevole è un accertamento di fatto, e non è censurabile nel giudizio di legittimità. Il rilievo probatorio è del tutto corretto essendo sorretto dall’orientamento tradizionale della Corte (Cass. 19859 del 2011 e 17738 del 2015) più favorevole all’avente diritto, peraltro attualmente sottoposto a revisione critica (Cass. 12952/2016; 5088/2018 ed in particolare la più recente 17183 del 2020) proprio in punto di onus probandi.
In relazione al concorrente profilo della mancanza di un progetto formativo effettivo, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
Di conseguenza, deve escludersi che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro. Deve osservarsi, al riguardo, che la strutturale impossibilità di acquisire una capacità reddituale idonea a garantire almeno il grado minimo di autosufficienza economica, ove disancorata dai requisiti sopra illustrati, su cui poggia l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti, confluisce negli obblighi alimentari.
A tal fine, la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto (Cass. 5088/2018; Cass.12952/2016).
Al riguardo, deve precisarsi che costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o, come già osservato dovute ad un ciclo formativo da concludere se intrapreso e proseguito concretamente) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole (Cass. 5088/2018).
Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 2 luglio 2021 n. 18785