Revoca della pena sostitutiva a seguito del decreto penale di condanna
L’art. 464-septíes, comma 2, cod. proc. pen. dispone che «In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso».
Inoltre, l’art. 464-octies, commi 1, 2, 3 e 4 cod. proc. pen. stabilisce: «1. La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza. 2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 3. L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. 4. Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti».
Pertanto, all’esito della prova negativa, in conformità alla previsione di cui ai citati articoli, il giudice è tenuto a disporre, con ordinanza, la prosecuzione del processo che, quindi, deve riprendere dal momento della disposta sospensione.
Nell’ipotesi di opposizione al decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, Lachini, Rv. 280068 in cui si è precisato che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’inammissibilità di tale istanza non influisce sull’opposizione stessa al decreto penale che rimane valida ed efficace) il Giudice per le indagini preliminari, anziché dichiarare l’esecutività del decreto penale di condanna, deve procedere emettendo, nei confronti dell’imputato, decreto di giudizio immediato, siccome previsto dall’art. 464 cod. proc. pen.
È, infatti, pacifico in giurisprudenza che all’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non possa conseguire l’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale.
La ritenuta inammissibilità della richiesta di messa alla prova non determina ex se l’inammissibilità della opposizione a decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 27527301; Sez. 4, n. 25875 del 27/03/2019, Di Siro, n.m.).
Il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, invero, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di applicazione di pena) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464, comma 3, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 25964801).
In coerenza con tale indirizzo, si è considerato che il mancato accoglimento – per qualsiasi causa – della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Furlan, Rv. 24535601; si veda anche Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013, dep. 2014, Rv. 258866, ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione).
Corte di Cassazione Penale, Sez. 1 sentenza n. 33422 del 2024