La direttiva 2014/60/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio disciplina la procedura e le modalità di restituzione dei beni culturali classificati o definiti da uno Stato membro tra i beni del patrimonio nazionale, che sono usciti illecitamente dal suo territorio.
La direttiva si applica ai i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1^ gennaio 1993.
Per bene culturale si intende un bene che è classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal suo territorio, tra i beni del “patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale” secondo la legislazione nazionale.
Per bene uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro si intende un bene uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione delle norme di detto Stato sulla protezione del patrimonio nazionale ovvero un bene non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita.
Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l’esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva per poi comunicarle successivamente alla Commissione.
Le autorità centrali degli Stati membri cooperano e promuovono la consultazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime assolvono in particolare i seguenti compiti:
- individuare, su domanda dello Stato membro richiedente, un determinato bene culturale uscito illecitamente dal territorio di detto Stato, nonché localizzarlo e identificarne il possessore e/o detentore;
- effettuare una notifica agli Stati membri interessati quando è ritrovato un bene culturale nel loro territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito illecitamente dal territorio di altro Stato membro;
- prendere in cooperazione con lo Stato membro interessato le misure necessarie per la conservazione materiale del bene culturale;
- impedire, mediante i necessari provvedimenti provvisori, che il bene culturale sia sottratto alla procedura di restituzione;
- svolgere il ruolo d’intermediario tra il possessore e/o detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione.
Lo Stato membro richiedente può proporre contro il possessore e/o detentore l’azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto.
Per essere ammissibile, l’atto introduttivo dell’azione di restituzione deve essere corredato di:
- un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e dichiari che si tratta un bene culturale;
- una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio del medesimo.
Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che l’azione di restituzione si prescrive nel termine di tre anni a decorrere dalla data in cui l’autorità centrale competente dello Stato membro richiedente è venuta a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell’identità del suo possessore o detentore.
In ogni caso l’azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent’anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente.
La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.
DIRETTIVA 2014/60/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014