L’entrata in vigore del D.Lgs. 10 Aprile 2018, n. 36 – Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati – ha previsto la procedibilità a querela di parte per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio.
Più dettagliatamente la procedibilità a querela di parte viene prevista
- per il reato di minaccia ex art. 612 C.p., salvo che la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339 C.p. (tale circostanza aggravante comporta la procedibilità d’ufficio);
- per il reato di violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale ex art. 615 C.p. (nel caso previsto dal secondo comma);
- per il reato di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ex art. 617-ter C.p. (nel caso previsto dal primo comma);
- per il reato di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche ex art. 617-sexies C.p. (nel caso previsto dal primo comma);
- per il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni ex art. 619 C.p. (nel caso previsto dal primo comma);
- per il reato di rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni ex art. 620 C.p.;
- per il reato di truffa ex art. 640 C.p. salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7 (ovvero aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità);
- per il reato di frode informatica ex art. 640-ter C.p. salvo che ricorrano le circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7 ovvero aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- per il reato di appropriazione indebita ex art. 646 C.p. (a seguito dell’abrogazione del terzo comma);
La procedibilità d’ufficio rimane nelle ipotesi previste dagli articoli 612, se la minaccia e’ grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 Codice Penale (reati contro la persona) qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. Lo stesso avviene nei reati contro il patrimonio preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, Codice Penale qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Inoltre il D.Lgs. 10 Aprile 2018, n. 36 – Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati – ha previsto all’art. 12 le disposizioni transitorie sia per i fatti anteriori commessi prima della data di entrata in vigore del Decreto e in tal senso il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; sia per i fatti per i quali fosse già iniziato il procedimento penale, essendo indiscusso che la disciplina si applichi retroattivamente, e in tal senso la persona offesa dal reato viene informata dal pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o dal giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha osservato che:
– “il legislatore della delega ha voluto un ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela per migliorare l’efficienza del sistema penale, condizionando la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto ed alla sovranità della persona offesa“;
– “è stata predisposta una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l’opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l’atto propulsivo“;
– “la disciplina transitoria contenuta nell’art. 12 va interpretata in relazione alla corrispondente norma, formulata in termini sovrapponibili, nel contesto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 99)“;
– “è di tutta evidenza che, l’avviso alla persona offesa non debba essere dato quando risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato; che l’offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell’imputato“;
– inoltre “la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio“. (Corte di Cassazione n. 11080/2020)