Ravvedimento e la liberazione condizionale

ravvedimentoSi rileva in diritto che, secondo i principi fissati dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito, la nozione di ” ravvedimento “, rilevante ai fini della concessione della liberazione condizionale  ai sensi dell’ art. 176 Codice Penale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato durante il tempo dell’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali.

Nonchè ai fini della nozione di ravvedimento è necessario formulare in termini di “certezza”, ovvero in termini di elevata e qualificata “probabilità” confinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi, in precedenza violate con la commissione dei reati per i quali è intervenuta la sanzione penale.

Ne consegue che, ai fini dell’accertamento del presupposto del ravvedimento, si deve avere riguardo non solo agli esiti del trattamento penitenziario, ma anche alla complessiva condotta del soggetto, affinché entrambi questi indici possano fondare, sulla base di obiettivi parametri di riferimento, un giudizio prognostico “sicuro” riguardo al venir meno della pericolosità sociale dello stesso e alla effettiva capacità del suo ordinato reinserimento nel tessuto sociale

La giurisprudenza di legittimità, sotto concorrente profilo e in coerenza al principio della gradualità del trattamento e dell’osservazione nella concessione dei benefici penitenziari, ripetutamente affermato in numerose pronunce come criterio che, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione suggerito dall’esperienza trattamentale, ha anche rimarcato che la liberazione condizionale si colloca nella fase terminale del progressivo trattamento risocializzativo e si pone, nella successione scalare di misure alternative che implicano spazi sempre maggiori di libertà, come una sorta di temporanea e finale messa alla prova del condannato.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 49073 Anno 2015

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