Provvedimento «abnorme»
la nozione di provvedimento «abnorme», come tale censurabile con il ricorso in sede di legittimità, costituisce una categoria concettuale di costruzione giurisprudenziale, in forza della quale la Cassazione, pur a fronte delle regole generali della tipicità e tassatività dei casi di nullità (art. 177 cod. proc. pen.) e dei mezzi di impugnazione (art. 568, comma 1, cod. proc. pen.), consente di rimuovere quel provvedimento giudiziario che risulti affetto da vizi in procedendo o in iudicando, assolutamente imprevedibili per il legislatore (che quindi non avrebbe potuto prevederli e regolamentarli, sanzionandoli a pena di nullità), che ne minano alla base la «struttura» o la «funzione».
Il provvedimento abnorme è un atto non inquadrabile nel sistema, nel senso che non costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento (Sez. 5, n.15051 del 22/12/2012, De Cicco, Rv. 25247501; Sez.5, n.31975 del 10/07/2008, Ragazzoni, Rv.24116201) o comunque ne viola radicalmente le norme (Sez.3, n.24163 del 3/05/2011, Wang, Rv.25060301; Sez.U. n.21423 del 25/03/2010, Zedda, Rv.24691001), incidendo con una pregiudizievole alterazione sulla ordinaria sequenza procedimentale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 Toni, Rv. 24359001; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012 , A., Rv. 25317701).
L’abnormità dell’atto processuale può, in altre parole, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep.2000, Magnani, Rv.21509401).
Le Sezioni Unite hanno, anche, ammonito a delimitare con rigore l’area dell’abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la ‘categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 40724 del 2024