La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la praticabilità della sospensione con messa alla prova nei reati edilizi.
In via preliminare, occorre osservare che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’pen,_è_rimessa_al_potere_discrezionale_del_giudice_e_postula_un_giudizio_volto_a_formulare_una_prognosi_positiva_riguardo_all’efficacia_riabilitativa_e_dissuasiva_del_programma_di_trattamento_proposto_e_alla_gravità_delle_ricadute_negative_sullo_stesso_imputato_in_caso_di_esito_negativo_(Cass.,_Sez._4,_n._9581_del_26/11/2015)._Ai_sensi_dell’art._168-bis_cod._pen._la_messa_alla_prova_comporta_la_prestazione_di_condotte_volte_alla_eliminazione_delle_conseguenze_dannose_o_pericolose_derivanti_dal_reato,_nonché,_ove_possibile,_il_risarcimento_del_danno_dallo_stesso_cagionato;_che_l’istituto_prevede_anche_l’affidamento_dell’imputato_al_servizio_sociale,_per_lo_svolgimento_di_un_programma_che_può_implicare,_tra_l’altro,_attività_di_volontariato_di_rilievo_sociale,_ovvero_l’osservanza_di_prescrizioni_relative_ai_rapporti_con_il_servizio_sociale_o_con_una_struttura_sanitaria,_nonché_relativa_alla_dimora,_alla_libertà_di_movimento,_al_divieto_di_frequentare_determinati_locali;_il_testo_letterale_della_norma_evidenzia_chiaramente_–_come_dimostra_la_posizione_attribuita_nel_comma_e_il_successivo_uso_del_termine_“altresì”_–_che_il_Legislatore_ha_inteso_assegnare_rilievo_prioritario,_e_pregiudiziale_rispetto_all’affidamento_dell’imputato_al_servizio_sociale,_alla_“eliminazione_delle_conseguenze_dannose_o_pericolose_del_reato“._Pertanto,_la_mera_eventuale_prestazione_delle_attività_in_senso_al_servizio_sociale_non_assume_rilievo,_ai_fini_del_positivo_superamento_della_messa_alla_prova,_in_assenza_di_condotte_teleologicamente_volte,_e_concretamente_ed_univocamente_idonee,_alla_eliminazione_del_danno_o_del_pericolo._La_Cassazione_ha_affermato_che_“la_praticabilità_della_sospensione_con_messa_alla_prova_nei_reati_edilizi,_formalmente_ricompresi_nella_cornice_edittale_che_consente_l’applicazione_dell’istituto,_passa_obbligatoriamente_per_l’eliminazione_delle_conseguenze_dannose_dei_reati_in_questione,_“idest”_per_la_preventiva_e_spontanea_demolizione_dell’abuso_edilizio_ovvero_per_la_sua_riconduzione_alla_legalità_urbanistica_ove_ricorrano_i_presupposti_per_la_cd._sanatoria_di_(doppia)_conformità._Tali_condotte_sono_come_detto_pregiudiziali_(in_senso_logico,_ma_non_necessariamente_cronologico)_rispetto_all’affidamento_dell’imputato_in_prova_al_servizio_sociale_e_alla_verifica_del_suo_positivo_esito,_ed_impongono_pertanto_al_giudice_di_operare_un_corretto_controllo,_anche_mediante_le_opportune_e_necessarie_verifiche_istruttorie,_sul_puntuale_e_integrale_raggiungimento_dell’obiettivo_della_eliminazione_delle_conseguenze_del_reato_edilizio”_Cass." title="Cerca art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (Cass., Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015). Ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen. la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; che l’istituto prevede anche l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, nonché relativa alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali; il testo letterale della norma evidenzia chiaramente – come dimostra la posizione attribuita nel comma e il successivo uso del termine “altresì” – che il Legislatore ha inteso assegnare rilievo prioritario, e pregiudiziale rispetto all’affidamento dell’imputato al servizio sociale, alla “eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato“. Pertanto, la mera eventuale prestazione delle attività in senso al servizio sociale non assume rilievo, ai fini del positivo superamento della messa alla prova, in assenza di condotte teleologicamente volte, e concretamente ed univocamente idonee, alla eliminazione del danno o del pericolo. La Cassazione ha affermato che “la praticabilità della sospensione con messa alla prova nei reati edilizi, formalmente ricompresi nella cornice edittale che consente l’applicazione dell’istituto, passa obbligatoriamente per l’eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in questione, “idest” per la preventiva e spontanea demolizione dell’abuso edilizio ovvero per la sua riconduzione alla legalità urbanistica ove ricorrano i presupposti per la cd. sanatoria di (doppia) conformità. Tali condotte sono come detto pregiudiziali (in senso logico, ma non necessariamente cronologico) rispetto all’affidamento dell’imputato in prova al servizio sociale e alla verifica del suo positivo esito, ed impongono pertanto al giudice di operare un corretto controllo, anche mediante le opportune e necessarie verifiche istruttorie, sul puntuale e integrale raggiungimento dell’obiettivo della eliminazione delle conseguenze del reato edilizio” Cass. su Diritto Pratico" target="_blank">art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (Cass., Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015). Ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen. la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; che l’istituto prevede anche l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, nonché relativa alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali; il testo letterale della norma evidenzia chiaramente – come dimostra la posizione attribuita nel comma e il successivo uso del termine “altresì” – che il Legislatore ha inteso assegnare rilievo prioritario, e pregiudiziale rispetto all’affidamento dell’imputato al servizio sociale, alla “eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato“. Pertanto, la mera eventuale prestazione delle attività in senso al servizio sociale non assume rilievo, ai fini del positivo superamento della messa alla prova, in assenza di condotte teleologicamente volte, e concretamente ed univocamente idonee, alla eliminazione del danno o del pericolo. La Cassazione ha affermato che “la praticabilità della sospensione con messa alla prova nei reati edilizi, formalmente ricompresi nella cornice edittale che consente l’applicazione dell’istituto, passa obbligatoriamente per l’eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in questione, “idest” per la preventiva e spontanea demolizione dell’abuso edilizio ovvero per la sua riconduzione alla legalità urbanistica ove ricorrano i presupposti per la cd. sanatoria di (doppia) conformità. Tali condotte sono come detto pregiudiziali (in senso logico, ma non necessariamente cronologico) rispetto all’affidamento dell’imputato in prova al servizio sociale e alla verifica del suo positivo esito, ed impongono pertanto al giudice di operare un corretto controllo, anche mediante le opportune e necessarie verifiche istruttorie, sul puntuale e integrale raggiungimento dell’obiettivo della eliminazione delle conseguenze del reato edilizio” Cass., Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017.
E’ necessario valutare se, come pure prevede obbligatoriamente (“in ogni caso“) l’art. 464-bis, comma quarto, lett. b), “gli altri impegni specifici che l’imputato assume, anche al fine di elidere od attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine…le condotte riparatorie…“. Sul punto, in particolare, la Corte di legittimità, ha già affermato (Cass., Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017) che la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva – ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria – rientra fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato che costituiscono il presupposto per il positivo superamento della messa alla prova.
In definitiva, dunque, nella materia edilizia, la corretta applicazione, da parte del giudice, sia della sospensione del processo con messa alla prova sia della possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 464-septies, c.p.p., passa, doverosamente, per la preventiva verifica della avvenuta effettuazione, da parte dell’imputato, di condotte atte a ripristinare l’assetto urbanistico violato con l’abuso, o mediante la sua piena e integrale demolizione ovvero mediante la sua riconduzione, ove possibile, alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo (e dunque non condizionabile all’esecuzione di futuri interventi) titolo abilitativo in sanatoria.
Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, n. 36822/2022
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