Petulanza: uno dei presupposti della molestia

petulanzaLa petulanza rientra nella disposizione codicistica penale di cui all’art. 660 del Codice Penale sulla base del quale “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro”.

Come è noto, nella contravvenzione di cui all’art. 660 C.p. l’illiceità penale del fatto è subordinata alla petulanza o altro biasimevole motivo e alla volontà dell’agente di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà.

Petulanza o altro biasimevole motivo ricadono inevitabilmente nella connotazione dell’elemento psicologico tanto da imporre la verifica del dolo, consistente nella volontà di interferire in modo inopportuno, per ragioni che vanno apprezzate e qualificate attraverso un giudizio di valore, nell’altrui sfera di libertà.

Pertanto, la petulanza si sostanzia in un atteggiamento di insistenza fastidiosa, arrogante invadenza, intromissione inopportuna e continua.

Il biasimevole motivo, pur essendo diverso dalla petulanza, è ugualmente riprovevole in se stesso o in relazione alla persona molestata.

In particolare il biasimevole motivo consiste in una condotta apportatrice di fastidio, difficoltà od impedimento a terzi, senza arrecare al soggetto che la estrinseca alcun vantaggio ovvero tutela di alcun diritto.

Sussiste, conseguentemente l’intenzione di disturbare e molestare altri per un motivo che si qualifica biasimevole per lo stesso fatto di essere contra legem.

La sussistenza di detti presupposti va verificata in concreto con riferimento all’elemento costitutivo che connota la condotta del reo che deve essere, appunto, realizzata per petulanza o altro biasimevole motivo, condizione esclusa nel caso di reciprocità ovvero di ritorsione delle molestie.

Nell’ipotesi di reciprocità e di ritorsione delle molestie, pertanto, mancherebbe quest’ultima condizione, cui è subordinata l’illiceità penale del fatto.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 19767 Anno 2016

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 5759 Anno 2016

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *