Pettegolezzo e Diffamazione

Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaIl pettegolezzo, la chiacchiera e in generale il “parlar male” sul conto di una determinata persona può essere amichevole e scherzoso così come indiscreto ed offensivo ponendosi spesso al confine con l’ipotesi delittuosa della diffamazione. Più dettagliatamente in quali ipotesi può integrarsi il reato di diffamazione ai sensi dell’art. 595 del Codice Penale? Certamente occorre una offesa alla reputazione altrui laddove la reputazione si riferisce all’onore e al decoro della persona e comprende il patrimonio, intellettuale, politico religioso, professionale di un determinato soggetto. E, in tal senso l’offesa deve essere comunicata, in forma orale o scritta, a più persone anche in momenti diversi, in assenza del soggetto diffamato.

Più volte la giurisprudenza di legittimità e di merito è intervenuta sulla questione tracciando le linee di confine tra il semplice pettegolezzo o chiacchiera, il reato di diffamazione, la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di critica nel rispetto dei principi della continenza e della pertinenza. Tutto ciò spesso prescinde dalla veridicità o meno dei fatti esternati e/o comunicati a terzi e indipendentemente dalle modalità scherzose ed ironiche.

Si ricorda infatti che laddove l’espressione del proprio pensiero critico avvenga in pubblico, con contenuti obiettivamente tali da poter ledere l’onore o il decoro della persona di cui si parla, si ha legittima espressione del pensiero laddove le espressioni verbali utilizzate non raggiungano la soglia della offensività, ovvero si mantengano nei limiti della continenza, e la critica rispetti altresì il requisito della pertinenza, ovvero sia espressa in un contesto in cui sia giustificata dall’interesse del pubblico alla conoscenza del fatto e finalizzata a fornire tale conoscenza non al pubblico indiscriminato, ma ad un pubblico deputato ad accogliere tale tipo di notizia e ad attivarsi, ove necessario, per prendere determinate iniziative in conseguenza di essa (Corte Cass. Ord. n. 9860/2020).

Al di fuori del requisito della continenza e della pertinenza le esternazioni possono acquisire valore di semplice e gratuito pettegolezzo denigratorio, atto a gettare discredito sulla persona, integrando pienamente il reato di diffamazione.

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