L’art. 30, comma 1 e 2, Legge sull’ordinamento penitenziario disciplina i c.d. permessi al detenuto in caso di necessità e stabilisce che:
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall’autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell’articolo 11.
Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità.
L’art. 30 Ord. pen. dispone, al comma 1, che nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il magistrato di sorveglianza può concedere, ai condannati e agli internati, il permesso di recarsi a visitare l’infermo; e, al comma 2, che analoghi permessi possono essere concessi «eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità». Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma 2, Ord. pen., devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare; e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto (Cass., Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014; Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015).
In tale ambito, la giurisprudenza di legittimità è solita ricomprendere accadimenti che riguardano la nascita e la morte di soggetti che intrattengano relazioni qualificate con il detenuto, riconducibili alla nozione di «prossimi congiunti», nell’accezione offerta dall’art. 307, quarto comma, C.p. (Cass., Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015). Eventi che possono riguardare la nascita di un figlio, costituente episodio eccezionale e insostituibile nell’esperienza di vita dell’interessato (Cass., Sez. 1, n. 48424 del 26/5/2017), oppure la morte di un nipote, ex frate, del detenuto (Cass., Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015) o di un fratello (anche quando la richiesta di permesso di necessità sia formulata per consentire ai detenuto di recarsi a pregare sulla tomba del congiunto, prematuramente scomparso: così Cass., Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015; per un caso sostanzialmente analogo, relativo alla morte della madre, v. Cass., Sez. 1, n. 34569 del 24/5/2017); o, ancora, la severa patologia della moglie, affetta da grave forma tumorale con metastasi, tale da rendere gli spostamenti pericolosi per la salute (Cass., Sez. 1, n. 26062 del 27/11/2017); sino a ritenersi sussumibile nella nozione di «evento di particolare gravità» di cui all’art. 30 Ord. pen. anche la strutturazione progressiva di una condizione che, all’esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto (Cass., Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, relativo alla concessione del permesso, ritenuta legittima, in ragione dell’assenza di visite dei familiari protrattasi per più di un biennio a causa di oggettive difficoltà dei medesimi di raggiungere il luogo in cui il congiunto era ristretto).
Corte di Cassazione Sez. 1 n. 3609 Anno 2022