La Suprema Corte di Cassazione si occupa con la sentenza n. 19553/13 della tematica relativa alla concessione del perdono giudiziale nell’ipotesi di contumacia dell’imputato minorenne e in assenza di procura speciale rilasciata al procuratore legale correlata del necessario potere di esprimere il consenso alla conclusione del procedimento.
Il Perdono giudiziale si sostanzia nella pronuncia di proscioglimento dell’imputato di anni diciotto con conseguente effetto estintivo della pena principale e delle pene accessorie.
I presupposti per la concessione del beneficio del perdono giudiziale concernono l’entità della pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 5 euro.
Inoltre ai fini della concessione del perdono giudiziale è necessaria la sussistenza del giudizio prognostico positivo che il minore si asterrà in futuro dal compiere altri reati con conseguente accertamento delle condizioni personali, familiari e sociali.
L’art. 32, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante la disciplina del processo penale a carico di imputati minori di età, nel testo modificato dall’art. 22 della Legge 1° marzo 2001, n. 63, art. 22, stabilisce che il Giudice debba procedere alla verifica circa il consenso dell’imputato alla definizione del processo in un momento anticipato rispetto al dibattimento.
In tal caso soltanto se sia stato acquisito il consenso dal minore presente, o rappresentato dal procuratore speciale, oppure se la sua adesione sia stata in precedenza manifestata, potrà essere emessa sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui all’art. 425 C.p.P., ovvero per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.
La Corte Costituzionale, intervenuta più volte sui problemi applicativi dell’art. 32 comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ha chiarito che al Giudice è precluso, in difetto di consenso dell’imputato, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che implichi un accertamento di responsabilità del minore .
Tale indicazione della Corte Costituzionale è recepita dall’uniforme giurisprudenza della Corte di Cassazione che in numerose pronunce afferma che potrà essere emessa sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui all’art. 425 C.p.P., ovvero per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto soltanto se sia stato acquisito il consenso dal minore presente o rappresentato dal procuratore speciale.