Patente di guida: lavoro di pubblica utilità

patente di guidaLa Suprema Corte di Cassazione con l’ ordinanza che nel presente articolo si riporta in commento affronta la questione inerente l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nell’ipotesi di reato per guida in stato di ebrezza in conseguenza della contestata aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, Codice della Strada, ovvero con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, nell’ipotesi dell’applicazione della pena su richiesta delle parti in seguito alla quale sono state concesse le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza sulla predetta aggravante, e la pena finale è stata sostituita con la misura del lavoro di pubblica utilità.

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato in diverse pronunce che il giudizio di comparazione tra circostanze (attenuanti e aggravanti) opera soltanto ai fini della quantificazione della “pena” e che detto bilanciamento non consente di escludere la rilevanza della circostanza oggetto della valutazione, qualora la legge riconnetta, all’esistenza della stessa, determinati effetti giuridici.

E’ infatti pacifico che il giudizio di comparazione tre le circostanze, che conduca alla esclusione di una aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato e, di conseguenza, la procedibilità di ufficio eventualmente prevista per lo stesso.

Inoltre, occorre osservare che il giudizio di bilanciamento delle attenuanti, rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, Codice della Strada, non incide sul trattamento sanzionatorio, in riferimento alla applicabilità della sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida ed alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

Ed invero, l’art. 186, comma 2 quater, Codice della Strada (così come sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), Decreto Legge 3 Agosto 2007, n. 117, convertito nella Legge 2 ottobre 2007, n. 160), prevede espressamente l’applicazione delle sanzioni accessorie di sospensione della patente di guida di cui ai commi 2 e 2 bis del citato articolo 186 Codice della Strada, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Corte di Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 27300 Anno 2016

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