Particolare tenuità del fatto e giudizio di legittimità

particolare tenuità delAi fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis Codice Penale, così come introdotto dal Decreto Legislativo 16 Marzo 2015, n. 28, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’ articolo 133, primo comma, Codice Penale, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’ entità del danno o del pericolo.

Invero, ai sensi dell’ articolo 131 bis Codice Penale, primo comma: “Nei reati per i quali e’ prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita’ e’ esclusa quando, per le modalita’ della condotta e per l’ esiguita’ del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa e’ di particolare tenuita’ e il comportamento risulta non abituale“.

Al comma secondo: ” L’offesa non puo’ essere ritenuta di particolare tenuita’, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta’, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’eta’ della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”.

Trattasi, all’ evidenza, di valutazioni di merito precluse al giudice di legittimità.

Sebbene, la giurisprudenza di legittimità, sulla base del recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016) rinvia al principio secondo cui “in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis C.p., quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 Marzo 2015, n. 28, l’ applicazione dell’ istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di Cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d’ ufficio, ex art. 129 C.p.P., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell’art. 620, comma primo lett. 1), C.p.P.“.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 44135 Anno 2016

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