Il palpeggiamento delle natiche è un atto che ha natura sessuale e rappresenta un’intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima (Cass., Sez. 3, n. 1709 del 01/07/2014).
Ed infatti, in tema di delitti contro la libertà personale, la nozione di atti sessuali agli effetti di cui all’art. 609 bis e segg. C.p., comprende tutti quegli atti che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo, con invasione della sfera sessuale dello stesso, mediante un, sia pur superficiale, rapporto “corpore – corpori“, non necessariamente limitato agli organi genitali “stricto sensu“, ma che può riguardare anche quelle altre parti anatomiche, cd. “erogene“, che, normalmente e notoriamente, sono oggetto di concupiscenza sessuale. Ai fini della configurabilità del reato è peraltro necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la coscienza e volontà di compiere atti di invasione nella sfera sessuale altrui senza l’ulteriore necessità di quelle finalità particolari (soddisfacimento dell’istinto sessuale), che pur nella generalità dei casi, di fatto, ne costituiscono il movente, ma non rientrano, tuttavia, nella fattispecie tipica (Cass., Sez. 3, n. 3648 del 03/10/2017; Cass., Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014).
Il bene giuridico protetto dall’art. 609-bis, C.p., è la libertà personale dell’individuo che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l’inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell’individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell’uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2, Cost.). La libertà dell’individuo di disporre del proprio corpo a fini sessuali è assoluta e incondizionata e la sua tutela non incontra limiti e/o attenuazione che possono derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non richiesto dall’art. 609-bis, C.p. per qualificare la penale rilevanza della condotta.
In tale ambito, ciò che rileva, è la natura “sessuale” dell’atto sul piano obiettivo, cosicché ogni ulteriore fine, non vale ad escluderlo (Cass., Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014; Cass., Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014). Da cui consegue che è necessario e sufficiente che l’imputato sia consapevole della natura “sessuale” dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria. In tale contesto rientra il palpeggiamento delle natica, rispetto al quale ogni contraria ricostruzione del fatto diretta a sostenere la non intenzionalità dell’atto non è consentita.
Corte di Cassazione, Sez. III, 14 giugno 2019, n. 26274