Opere Orfane: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio

opere orfaneLa Direttiva 2012/28 UE disciplina l’ utilizzo di opere orfane effettuato da biblioteche, istituti di istruzione, musei, archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico aventi sede negli Stati membri, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico.

Un’opera o un fonogramma sono considerati opere orfane se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato.

Nell’ipotesi in cui uno o più titolari siano stati individuati, è necessario che nessuno di loro è stato rintracciato nonostante una ricerca diligente.

Invero le organizzazioni di cui sopra garantiscono lo svolgimento in buona fede di una ricerca diligente relativamente a ciascuna opera o ad ogni altro contenuto protetto, tramite consultazione delle fonti appropriate per la categoria di opere e di altri contenuti protetti in oggetto.

La ricerca diligente è effettuata anteriormente all’utilizzo dell’opera o del fonogramma.

La Direttiva si applica:

  • opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni;
  • opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi

che sono protetti dal diritto d’autore o da diritti connessi, di prima pubblicazione in uno Stato membro o, in caso di mancata pubblicazione, di prima trasmissione in uno Stato membro.

Opere o fonogrammi considerati opere orfane in uno Stato membro sono considerati come tali in tutti gli Stati membri.

Tali opere o fonogrammi possono essere utilizzati e consultati in conformità della presente direttiva in tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri devono garantire che il titolare dei diritti su un’opera o su un fonogramma considerati quali opera orfana abbia, in qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale status, per quanto riguarda i diritti ad esso spettanti.

Le opere orfane possono essere utilizzate secondo le seguenti modalità:

  • messa a disposizione del pubblico dell’opera orfana;
  • atti di riproduzione a fini di digitalizzazione, messa a disposizione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro.

Ne deriva che un’opera orfana può essere utilizzata dalle organizzazioni di cui sopra unicamente per scopi connessi con le loro missioni di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell’accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nella propria collezione.

Le organizzazioni possono generare entrate nel corso di detti utilizzi al solo scopo di coprire i costi sostenuti per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse.

Le organizzazioni devono indicare in qualsiasi utilizzo dell’opera orfana il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati individuati.

DIRETTIVA 2012/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012

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