La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si sofferma sulla corretta interpretazione della Legge 22 aprile 1941, n. 633, “Disposizioni in materia di diritto di autore” con particolare riguardo all’opera fotografica.
La fattispecie sottoposta all’esame della Suprema Corte concerne la produzione e la commercializzazione di una fotografia, a scopo di lucro, in assenza di eventuali diritti, quale opera dell’ingegno.
L’art. 1 della L. 22 aprile 1941, n. 633 afferma che “Sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Il successivo art. 2, n. 7, dispone che sono comprese nella protezione, ossia che sono ritenute opere dell’ingegno a carattere creativo “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II”.
I diritti relativi alle opere fotografiche sono poi disciplinati dal capo V con gli artt. 87 e seguenti.
In particolare l’art. 88, dispone che “Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia … “.
L’art. 90 prescrive le indicazioni che devono essere riportate sugli esemplari della fotografia e prevede che, in mancanza, “la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità,
“Nella disciplina del diritto di autore di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633, l’opera fotografica, anche prima della sua espressa inclusione nell’elenco, di tipo esemplificativo, contenuto nello art. 2 della legge medesima, gode della piena protezione accordata dagli artt. 1 e seguenti della citata legge, comprensiva della tutela del cosiddetto diritto morale di autore, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela di cui ai successivi artt. 87 e segg. (in tema di diritti connessi con il diritto d’autore), quando configuri un mero atto riproduttivo privo dei suddetti requisiti”.
Se ne desume che, ai sensi dell’art. 171 e artt. 1 e 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 per aversi produzione o commercializzazione di una opera altrui occorre accertare che l’opera fotografica sia una opera d’arte.
In mancanza la fattispecie rientra in quelle previste dall’art. 87 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633: l’opera sarà considerata una semplice foto con l’applicazione delle norme civilistiche sul risarcimento del danno.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 24864 Anno 2014
HO LETTO L’ARTICOLO : ABBASTANZA COMPLETO E PRECISO SULLA DISCIPLINA LEGISLATIVA . UNA MENZIONE SPECIALE PER LA FOTO CHE HO TROVATO MOLTO BELLA .
Grazie per l’apprezzamento! La foto è stata scattata nelle zone della Sila in Calabria.