Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

omesso esameLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento nel presente articolo affronta la questione concernente la corretta qualificazione del motivo di impugnazione della sentenza dinanzi al giudice di legittimità “per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso” di cui all’ art.  360, n. 5, C.p.C.

Osserva la Suprema Corte di legittimità che ai sensi del nuovo testo dell’ art. 360, n. 5, C.p.C. (così come risultante dalla formulazione dell’ art. 54, comma 1, lett. b), del Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modif., con la Legge n. 134 del 2012), la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo l’ interpretazione ormai consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’ inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’ aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Rimane comunque in via generale escluso dalla portata della norma suindicata  l’ omesso esame di elementi istruttori, che in quanto tale, può comportare una rinnovazione del giudizio di merito, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ed esaminato sulla base di una motivazione giuridicamente corretta e dotata di sufficiente congruità sul piano logico-formale. 

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 22923 Anno 2016

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