Omessa previsione del risarcimento del danno cagionato dalla condotta criminosa
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente, nell’ambito della procedura di sospensione del processo con messa alla prova di cui all’art. 168 bis cod. pen., l’omessa previsione del risarcimento del danno cagionato dalla condotta criminosa in favore della persona offesa del reato anche attuata attraverso condotte riparatorie.
Ed invero ai sensi dell’art. 168 bis cod. pen. la messa alla prova comporta l’obbligo del risarcimento del danno ove possibile. Ne deriva affermarsi che il risarcimento del danno diviene condizione imprescindibile della ammissione al beneficio solo ove sia determinabile ovvero lo stesso sia stato richiesto dalla persona offesa comparsa a seguito di rituale citazione nel procedimento ammissivo ai sensi dell’art. 464 quater cod. proc. pen.
Ove tale previsione invece manchi per non essere stata mai avanzata dalla persona offesa ovvero per non avere il giudice, anche su istanza del p.m. ed in base alle allegazioni dello stesso, determinato il danno risarcibile, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e l’affidamento ai servizi sociali ex art. 168 bis cod. pen. ove conclusi positivamente possono giustificare la decisione del giudice di positiva conclusione del procedimento.
Al proposito va ricordato come sia stato affermato che in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 cod. pen.
Ciò in relazione non soltanto all’idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Cass., Sez. 2 – , n. 34878 del 13/06/2019).
Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza n. 44887 del 08/11/2022