Omessa dichiarazione. Accesso alla messa alla prova
Articolo 5 Legge sui reati tributari
(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Nella formulazione vigente, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 39, comma 1, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il delitto in esame è punito con la reclusione da due a cinque anni; è perciò evidente che come modificata nel 2019, non era possibile l’accesso alla messa alla prova, ammissibile solo per i reati puniti, nel massimo, fino a quattro anni di pena detentiva.
Il delitto in esame è tra quelli per i quali è ammissibile la messa alla prova per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022.
Invero, in attuazione del criterio indicato dalla legge delega – in particolare, dell’art. 1, comma 22, L. n. 134 del 2021, che, fermo restando, il limite generale della pena detentiva edittale massima, stabilito in quattro anni, prevede l’estensione dell’ambito di applicabilità dell’istituto della messa alla prova “oltre ai casi previsti dall’art. 550, comma 2 del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore, compatibili con l’istituto” -, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha, appunto esteso la portata dell’istituto in esame mediante il rinvio mobile all’art. 55 comma 2, cod. proc. pen., che, a sua volta, è stato arricchito di nuove figura delittuose tra cui, per quanto qui di interesse, quella di cui all’art. 5, commi 1 e 1- bis d.lgs. n. 74 del 2000.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 38263 del 2024