L’art. 178, D.Lgs. n. 42/04, sotto la rubrica “Contraffazione di opere d’arte“, punisce, in relazione all’ipotesi di cui alla lett. b) del comma primo:
“chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico”.
La norma in esame prosegue prevedendo, al comma secondo, che
“se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale”
con conseguente pubblicazione (comma terzo) della sentenza su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località.
Si applica l’articolo 36, comma 3, del codice penale, oltre la confisca obbligatoria (comma quarto) degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.
Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Così richiamato il testo normativo, è evidente dalla semplice lettura della lett. b) che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l’opera sia qualificata come “autentica”, essendo sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all’atto dell’esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, con dichiarazione rilasciata all’atto dell’esposizione o della vendita.
La mancanza della certificazione di autenticità , del resto, se può valere con riferimento alle opere di scultura, pittura, etc. dove l’attribuzione ad uno specifico artista è giustificabile, non può certamente valere con riferimento agli “oggetti di antichità” per i quali l’autore non rileva, in quanto la norma sanzionatoria, oltre a tutelare l’acquirente da possibili frodi, tutela in primis il mercato delle opere d’arte ed il patrimonio artistico e culturale dalla presenza e circolazione di falsi.
Corte di Cassazione Sent. n. 13966 Anno 2014