Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.)
In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.
Sul punto non è ricorribile in cassazione la sentenza di patteggiamento per vizi della motivazione e per mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. «Il Pubblico Ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Non risulta proponibile, quindi, un ricorso per il vizio di motivazione, relativamente alla omessa valutazione delle ipotesi di cui all’art. 129, cod. proc. pen. anche per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione: “In tema di patteggiamento, la maturata prescrizione del reato al momento della sentenza che omologa l’accordo raggiunto dalle parti non è deducibile in cassazione, in quanto non determina l’illegalità della pena ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma può essere rilevata dal giudice al quale è sottoposto l’accordo che non implica di per sé rinuncia alla prescrizione” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26425 del 30/04/2019 Cc. (dep. 14/06/2019 ); vedi anche Cass., Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. (dep. 13/01/2020).
Corte di Cassazione Sez. 3 sentenza n. 6728 del 17/02/2023