Monopattino: revoca della patente di guida?
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di un monopattino? ovvero di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione?
Tra i veicoli per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione, vi è, per l’appunto, il monopattino, equiparato al velocipede dall’art. 1, comma 75, I. 27 dicembre 2019, n. 160.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità quello per cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (così, tra le altre: Cass., Sez. 4, n. 34772 del 26/11/2020, Cani, Rv. 280075-01; Cass., Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cologna, Rv. 255081; Cass., Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039- 01).
Tale principio, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può, all’evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l’art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi – fatto salvo quanto previsto «dai commi da 75 a 75-vides ter».
Nel caso di specie, pertanto, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è stata erroneamente applicata con riferimento ad un’ipotesi di guida in stato di ebbrezza concernente la conduzione di un mezzo (monopattino) per la cui guida non è richiesto alcun titolo abilitativo.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 48083 del 2023