Il Giudice può dichiarare, su richiesta e ove ne ricorrano le circostanze, l’addebito della separazione ad uno dei coniugi in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (ex art. 151, secondo comma, C.c.).
Tra i doveri che derivano dal matrimonio si annoverano gli obblighi reciproci alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Tra queste la causa principale e più ricorrente è l’infedeltà coniugale che influisce sull’ affectio coniugalis con conseguente accertamento del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale. Nell’ipotesi di accertamento positivo del nesso causale, il tradimento del coniuge assurge a causa fondamentale della conseguente crisi della coppia: un fatto tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (ex art. 151, primo comma, C.c.).
Occorre premettere che secondo consolidata giurisprudenza: a) l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 C.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017); c) grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059). (Cassazione Sez. VI, n. 3923/2018).
E’ onere del coniuge che intende chiedere la domanda di addebito della separazione allegare le prove a fondamento della relativa richiesta.
Tra i fatti di prova, da valutare nell’ambito dell’istruttoria processuale, che possano giustificare la pronuncia di addebito della separazione si annoverano, accanto alla tradizionale prova testimoniale, altre e diverse prove come documenti, fotografie (spesso oggetto di relazioni investigative), e qualsiasi altro materiale derivante anche dalla contemporanea realtà digitale, in primis dai social network, come post, messaggistica, chat, email, SMS e messaggi Whatsapp, ecc…
In tal senso è stato pronunciato l’addebito della separazione per la violazione dell’obbligo di fedeltà, in ragione della scoperta da parte della moglie di messaggi amorosi all’amante pervenuti sul cellulare del marito (Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 5510 del 2017: nel caso di specie la violazione dell’obbligo di fedeltà era stata causa della crisi coniugale, in quanto i messaggi amorosi all’amante erano successivi alla riconciliazione dei coniugi, tali da giustificare la separazione con addebito essendo venuto meno l’obbligo di fedeltà).