L’istituto della messa alla prova per imputati minorenni è disciplinato dall’art. 28 del D.P.R. n. 448 del 1988 e si sostanzia in una particolare forma di probation applicabile al minore in fase giudiziale anziché in quella esecutiva, predisposto sulla base dello schema anglosassone.
La messa alla prova per imputati minorenni sospende il corso del procedimento penale a carico del minore, il quale è destinato a concludersi, in caso di esito positivo della prova, con una sentenza di non luogo a procedere.
FINALITA’ DELLA MESSA ALLA PROVA PER IMPUTATI MINORENNI
L’istituto della messa alla prova per imputati minorenni si inserisce pienamente nella ratio del processo penale minorile che deve avere come suo obiettivo quello di realizzare una ripresa dell’itinerario educativo del minore, che l’atto criminale ha interrotto” e al contempo scongiurare il rischio di recidiva. Si richiede, in pratica, l’adesione del minore autore di reato ad un programma di trattamento proposto dall’USSM e finalizzato alla rieducazione e reinserimento nel contesto sociale.
La premessa teorica che sta a monte dell’istituto della messa alla prova per imputati minorenni è che la condotta delittuosa rappresenta una fase transitoria che si inserisce pienamente nella fase “più ampia” dell’adolescenza, caratterizzata da forte impulsività, emotività, conflittualità e assenza di autocontrollo e sicurezza. In tal contesto la messa alla prova per imputati minorenni rappresenta uno strumento attraverso il quale il minore possa acquisire consapevolezza della sua condotta deviante e maturare un senso di responsabilità generale.
Con la messa alla prova per imputati minorenni, il procedimento penale viene temporaneamente sospeso e il Giudice può, in tal modo valutare, la personalità del minore all’esito della prova. Tali disposizioni risultano ugualmente applicabili quando si proceda nei confronti di soggetto che sia diventato maggiorenne successivamente al fatto delittuoso.
I PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA’ DELLA MESSA ALLA PROVA PER IMPUTATI MINORENNI
Preliminarmente, occorre affermare che la messa alla prova per imputati minorenni può essere disposta “ogni qual volta il Giudice ritiene di dover valutare la personalità del minore” ed è pertanto irrilevante la tipologia di reato commesso.
La tipologia di reato commesso e la conseguente gravità dello stesso è rilevante solo ai fini della determinazione del periodo di sospensione del procedimento conseguente alla messa alla prova per imputati minorenni.
Quando si procede per reati puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, il processo rimane sospeso per un periodo non superiore a tre anni. Negli altri casi, per un periodo non superiore ad un anno.
La stessa giurisprudenza ha affermato che la sospensione del processo con messa alla prova per imputati minorenni presuppone la valutazione positiva dell’occasionalità della condotta deviante, che non deve risultare sistema di vita.
Messa alla prova per imputati minorenni ed accertamento della responsabilita’ del minore
L’istituto della messa alla prova per imputati minorenni richiede quale requisito necessario e fondamentale un accertamento, sebbene provvisorio, da parte del Giudice della responsabilità dell’imputato con riguardo al reato contestato. In altri termini, il Giudice deve valutare che non sussistono i presupposti per una archiviazione o per un proscioglimento.
Messa alla prova per imputati minorenni ed accertamento della capacita’ di intendere e di volere
La messa alla prova per imputati minorenni presuppone l’imputabilità del minore autore del reato, in quanto in caso contrario andrebbe pronunciata sentenza di assoluzione. L’imputabilità è subordinata a due fattori fondamentali. Il primo è di carattere strettamente cronologico ed è costituito dall’età di anni 14 (art.97 c.p.). Il secondo comporta l’accertamento della capacità di intendere e di volere del minore al momento della commissione del fatto. La capacità di intendere è costituita dall’attitudine del minore a valutare adeguatamente il valore sociale dell’atto che compie. Per capacità di volere va intesa la facoltà del minore di dirigere il proprio IO al perseguimento di un fine o a contrastare gli impulsi esterni o interni in relazione al proprio giudizio.
Messa alla prova per imputati minorenni e consenso del minore
Ai fini della messa alla prova per imputati minorenni la norma non prevede espressamente che il minore esprima un consenso. Il consenso si ricava, implicitamente dalla volontà del minore di intraprendere un reale processo responsabilizzazione in relazione alle finalità rieducative che l’istituto della messa alla prova deve tendere.
Iter procedimentale della messa alla prova per imputati minorenni
La richiesta della messa alla prova per imputati minorenni deve essere presentata dal minore al Giudice competente ovvero il Gup o il Collegio in sede di dibattimento. La richiesta di messa alla prova per imputati minorenni non può invece essere presentata al Gip, in quanto tale organo non può valutare la responsabilità e la capacità di intendere e di volere del minore.
Il Giudice, se ritiene che sussistono i presupposti di cui sopra, pronuncia ordinanza con la quale dispone la sospensione del procedimento e autorizza la messa alla prova secondo le modalità indicate nel programma di trattamento proposto dall’U.S.S.M., che assume anche funzioni di controllo e monitoraggio.
Durante tale periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova la prescrizione del reato è sospesa.
Se al contrario il Giudice ritiene che non sussistono i presupposti ai fini della concessione della messa alla prova, pronuncia ordinanza di rigetto, la quale può essere impugnata dall’imputato e dal suo difensore con ricorso in Cassazione.
La messa alla prova per imputati minorenni può essere revocata solo in caso di gravi e reiterate trasgressione al programma di trattamento.
Messa alla prova per imputati minorenni: esito positivo
La messa alla prova per imputati minorenni può avere esito positivo o negativo. Il Giudice, al termine del periodo di prova, fissa una nuova udienza nell’ambito della quale è tenuto a valutare il comportamento del minore e l’evoluzione della sua personalità. Nel caso di una valutazione positiva della messa alla prova il Giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere nell’udienza preliminare, ovvero sentenza di non luogo a provvedere nell’udienza dibattimentale.
Messa alla prova per imputati minorenni: esito negativo
Come per gli imputati maggiorenni, anche per la messa alla prova per imputati minorenni, nell’ipotesi in cui che la prova abbia avuto esito negativo, il processo riprende il suo corso a norma degli artt.32 e 33 D.P.R. 448/1988.