Marchio del Patrimonio Europeo: decisione 1194/2011

marchioCon la Decisione n. 1194/2011/UE del 16 novembre 2011 si istituisce un’azione per riconoscere il marchio del patrimonio europeo e contribuire al rafforzamento del senso di appartenenza dei cittadini europei all’ Unione, in particolare dei giovani, sulla base dei valori comuni e degli elementi della storia e del patrimonio culturale europei.

Ulteriori obiettivi dell’azione sono quelli di migliorare la visibilità dei siti che hanno rivestito un ruolo importante nella storia e nella cultura dell’Europa e/o nella costruzione dell’Unione e aumentare la consapevolezza dei cittadini europei riguardo alla storia dell’Europa e alla costruzione dell’Unione nonché riguardo al loro patrimonio culturale comune, seppure diverso, soprattutto in relazione ai valori democratici e ai diritti umani alla base del processo di integrazione europea.

Ai fini della Decisione per “siti” si intendono monumenti, i siti naturali, subacquei, archeologici, industriali o urbani, i paesaggi culturali, i luoghi della memoria, i beni culturali e il patrimonio immateriale associati a un luogo.

Tutti gli Stati membri possono partecipare all’azione candidando dei “siti”.

L’assegnazione del marchio avviene secondo determinati criteri.

In primo luogo i siti devono avere un valore europeo simbolico e devono rivestire un ruolo importante nella storia e nella cultura d’Europa e/o nella costruzione dell’Unione europea.

In subordine devono possedere  alcune caratteristiche quali:

  • carattere transfrontaliero o paneuropeo: la loro influenza e attrattiva passata e presente deve andare oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro;
  • sviluppo nella promozione dei valori comuni che sono alla base dell’integrazione europea;

I siti candidati per il marchio devono presentare un progetto diretto a sensibilizzare i cittadini alla rilevanza europea del sito, oltre a migliorare la visibilità e l’attrattiva del sito su scala europea, anche utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie nonché dai mezzi digitali e interattivi e cercando sinergie con altre iniziative europee.

Ai fini dell’assegnazione del marchio i siti vengono prima selezionati a livello nazionale e poi, in una seconda fase a livello dell’Unione.

In questa seconda fase è istituito un panel europeo di esperti indipendenti dotati di una solida esperienza che ha il compito di  garantire la corretta applicazione dei criteri da parte dei siti in tutti gli Stati membri.

Il panel europeo pubblica una relazione relativa ai siti preselezionati e la trasmette alla Commissione entro la fine dell’anno in cui ha luogo la selezione.

La Commissione designa i siti ai quali assegnare il marchio e informa della designazione il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.

DECISIONE N. 1194/2011/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 novembre 2011.

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