Mancata adozione della messa alla prova
Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova
Nel caso di specie il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata adozione della messa alla prova laddove i giudici avevano del tutto omesso di valutare la funzione riparativa del programma richiesto all’ufficio competente e avevano escluso la definizione alternativa del giudizio solo sulla base di una valutazione prognostica basata su precedenti penali specifici. Orbene, il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e si fonda sui principi elaborati dal giudice di legittimità secondo cui la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell’idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. Ne consegue che l’impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell’imputato impedisce che quest’ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Cass., sez. 5, n.7983 del 26/10/2015, Matera e altro, Rv.266256). Con congrua motivazione il giudice distrettuale ha evidenziato come il ricorrente era incorso nella terza inosservanza al precetto di cui all’art.186 C.d.S. di cui il secondo a poca distanza dalla irrevocabilità della pronuncia che aveva accertato la prima violazione, così non consentire un giudizio prognostico favorevole sul punto.
Corte di Cassazione Penale ordinanza Sez. 7 n. 44512 del 2023