La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la differenza tra l’ordinanza relativa all’esito della messa alla prova ai sensi dell’art. 464 septies C.p.P. e l’ordinanza di revoca della stessa ex art. 464 octies C.p.P.
In tal senso viene affrontata anche la questione connessa inerente la conseguente disciplina giuridica in tema di impugnazione dell’ordinanza di messa alla prova, nelle due ipotesi previste rispettivamente dall’art. 464 septies C.p.P. e dall’art. 464 octies C.p.P.
Secondo l’iter delineato dall’art. 464 septies C.p.P. il giudice, una volta decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, acquisisce la relazione conclusiva dell’ufficio esecuzione, pronunciando, in caso di esito positivo, la sentenza che estingue il reato e, in caso negativo, disponendo, con ordinanza, la ripresa del processo.
Diverso è il caso disciplinato dall’art. 464 octies C.p.P., che riguarda la revoca della ordinanza di messa alla prova, da adottarsi in presenza di presupposti dei fatti disciplinati dall’art. 168 quater C.p., ovvero “in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, il rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità e in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede”.
Tali presupposti, ove ravvisati, impongono, ai sensi dell’art. 464 octies C.p.P.., la revoca dell’ordinanza ammissiva.
Infatti, in tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, si riconosce al giudice uno spazio di discrezionalità limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 464 octies C.p.P., censurabile in sede di ricorso per cassazione; pertanto, una volta accertati i presupposti di una delle ipotesi di revoca previste dall’art. 168 quater C.p., il giudice non può compiere alcuna valutazione in ordine alla possibilità di proseguire comunque la prova (Cass., n. 28826 del 23/02/2018).
D’altro canto, la revoca della ordinanza di messa alla prova, può adottarsi, nel corso di un contraddittorio camerale partecipato, ai sensi dell’art. 127 C.p.P. e, quindi, solo previa interlocuzione con le parti, che devono essere avvisate della finalità della udienza, laddove ricorrano le condizioni di cui all’art. 168 quater C.p., ovvero una grave e reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero il rifiuto alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.
Con riferimento a tale istituto, infatti, non è possibile procedere alla revoca de plano, ovvero senza udienza, ma neppure è possibile disporla in una udienza fissata per una diversa finalità, senza essere preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca ( Cass., n. 57506 del 24/11/2017).
In tal senso si è affermato che, nel procedimento fissato per la revoca della sospensione con messa alla prova, ai sensi dell’art. 464 octies C.p.P., è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), C.p.P., il provvedimento di revoca se l’avviso di udienza non contiene l’indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.
Ne consegue che il regime impugnatorio va individuato, nell’ipotesi prevista dall’art. 464 septies C.p.P., in quello delineato dall’art. 586 C.p.P., secondo cui le ordinanze emesse nel corso del dibattimento o negli atti preliminari, possono essere impugnate a pena di inammissibilità, solo unitamente alla sentenza, e nel caso di proposizione, entrambe le impugnazioni sono valutate congiuntamente dal giudice che ne è investito.
Su tale punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 33216 del 31/03/2016) hanno affermato, con riguardo alla ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, che essa non è immediatamente impugnabile con il ricorso per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 C.p.P., in quanto l’art. 464 quater, comma 7, C.p.P., nel prevedere il ricorso per cassazione, deve essere interpretato nel senso che si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.
Deve, dunque, anche alla luce di tale principio di diritto, escludersi la diretta ricorribilità per cassazione del provvedimento con il quale venga disposta la ripresa del procedimento, per l’esito negativo della messa alla prova, in quanto, “l’intero comma 7 dell’art. 464 quater disciplina esclusivamente l’impugnazione della sola ordinanza ammissiva della prova“.
Ne consegue che è ricorribile per cassazione l’ordinanza di ammissione alla prova ( ai sensi dell’art. 464 quater comma 7 ) e l’ordinanza di revoca ai sensi dell’art. 464 octies C.p.P.
Corte di Cassazione Sent. Sez. 5 Num. 15812 Anno 2020