Si riporta in commento la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo- Strasburgo 8 ottobre 2013 – in materia di diritto alla libertà di espressione.
Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 10 della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”: l’esercizio del diritto della libertà di espressione può costituire una giustificazione alla diffusione di comunicazioni riservate, così come costituisce una giustificazione alle potenziali offese alla reputazione altrui o alla diffusione di dati a carattere personale.
Nel caso di specie, il ricorrente era accusato di aver diffuso dei suoni e delle immagini che circolavano su onde hertziane e erano state captate con modalità non fraudolente. Questo comportamento non può essere paragonato ad altre forme più intrusive di intercettazione, quali l’apertura della posta o la registrazione di conversazioni telefoniche.
La stampa svolge un ruolo eminente in una società democratica: ad essa spetta il dovere di comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e responsabilità, informazioni su tutte le questioni di interesse generale.
L’esercizio della libertà di espressione comporta “doveri e responsabilità” che valgono anche per i media, anche se si tratta di questioni di interesse generale a condizione che si agisca in buona fede, sulla base di fatti esatti precisi.
Per poter sollevare i media dall’obbligo di verificare le dichiarazioni fattuali potenzialmente diffamatorie, devono esistere specifici motivi: la natura e il grado della potenziale diffamazione e la attendibilità delle fonti.
Gli Stati contraenti hanno il dovere di disciplinare l’esercizio della libertà di espressione in modo da garantire la protezione della reputazione degli individui, ma devono evitare di adottare sanzioni elevate che possano dissuadere i media dallo svolgere il loro ruolo di allerta del pubblico.
Una sanzione elevata è compatibile con la libertà di espressione giornalistica garantita dall’art. 10 della Convenzione soltanto in circostanze eccezionali: grave violazione dei diritti fondamentali.
La protezione delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico non esclude per principio ogni possibile bilanciamento con l’esercizio della libertà di espressione.
Anche quando vengono diffuse informazioni riservate, occorre esaminare più aspetti distinti: il controllo esercitato dai giudici nazionali, il comportamento del ricorrente e la proporzionalità della sanzione comminata.
La natura e la severità delle pene inflitte sono elementi da prendere in considerazione quando si tratta di misurare la proporzionalità dell’ingerenza.
La Corte ritiene che, per la natura ed il quantum della sanzione imposta al ricorrente, l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione di quest’ultimo non sia proporzionata agli scopi legittimi perseguiti.